martedì 4 gennaio 2011

SCISSIONE DI SOCIETA'

Sulla scissione di società, prevista dall’art. 2506 c.c.:
Non c'è bancarotta se i beni non appartenevano alla "fallita"
Corte di cassazione - Sezione V - Sentenza 11 novembre-22 dicembre 2010 n. 45031
Deve escludersi il reato di bancarotta fraudolenta nel caso della scissione di due società se i beni non appartenevano alla "fallita". La Corte di Cassazione nega l'esistenza di una bancarotta fradolenta impropia, anche nella forma di un'operazione dolosa, basandosi sull'impossibilità per i creditori di poter contare sulla garanzia reale rappresentata dall'immobile in questione che non rientrava nella disponibilità della Spa dichiarata fallita ma che faceva parte del patrimonio immobiliare della Società che si era scissa. Una carenza "fisica ed originaria dell'immobile" per cui non è possibili ipotizzare alcuna distrazione di beni e quindi alcun reato.

Testo della sentenza
http://static.ilsole24ore.com/G/GuidaDiritto/binary/12119045.13/12119045.pdf

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