venerdì 19 agosto 2011

IL PRATICANTE "ASSUNTO"


Il praticante dello studio professionale si può assumere come apprendista. Questa una delle norme più innovative contenute nel Testo Unico sull'apprendistato, che estende la possibilità di utilizzare il contratto di alta formazione e ricerca nei confronti dei giovani impegnati nel periodo di pratica per l'accesso alle "professioni ordinistiche". L'apertura in questa direzione è contenuta al comma 1 dell'articolo 5, il quale disciplina l'apprendistato di alta formazione e di ricerca.
La platea dei giovani potenzialmente interessati è ampia, perché vi rientrano tutte le professioni il cui esercizio è subordinato all'iscrizione a un ordine: per fare qualche esempio gli avvocati, i consulenti del lavoro, i commercialisti, i notai, i giornalisti. Per ciascuna di queste professioni, il Testo Unico riconosce la possibilità di assumere il praticante mediante il contratto di apprendistato.
I vantaggi connessi all'utilizzo del contratto sono diversi. L'apprendista può entrare con un livello di inquadramento basso e crescere col tempo, in funzione della propria crescita professionale, e il datore di lavoro può fruire degli sgravi contributivi come riconoscimento per l'attività di formazione impartita.
L'entità di queste agevolazioni è rilevante: il prelievo contributivo, infatti, ammonta, in misura piena, al 10%; in altri termini ammonta a circa 1/3 dell'onere contributivo mediamente sostenuto per l'assunzione di lavoratori ordinari.
La possibilità di utilizzare il contratto dipende tuttavia dalle norme interne dei diversi ordini professionali. Nel caso degli avvocati, ad esempio, esiste il divieto di esercizio in forma subordinata della professione; il divieto si estende anche al periodo di pratica, con la conseguenza, in concreto, che non sarà utilizzabile l'apprendistato (a meno che non si voglia interpretare come implicitamente abrogata la norma interna, ma questa interpretazione sembra difficilmente sostenibile).
In altre situazioni, invece, la possibilità di utilizzare l'apprendistato consentirà alle parti di regolare i reciproci diritti e doveri in maniera chiara e trasparente.
Per i praticanti varranno le regole generali dell'apprendistato di alta formazione. Pertanto, si applicano i limiti di età - il contratto si può stipulare con soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni, e il compito di regolare le modalità di espletamento della formazione e la durata del contratto viene assegnato alle Regioni, in accordo con le parti sociali, le università e le istituzioni formative. Proprio il ruolo delle Regioni nella formazione costituisce uno dei problemi per l'applicazione del contratto di apprendistato ai praticanti, che sono sottoposti alla legge professionale e alla vigilanza degli Ordini. La formazione del praticante, infatti, finora è stabilita da norme specifiche per ogni professione, è affidata al dominus ed è sottoposta al controllo degli Ordini.
(NOTIZIA DEL SOLE 24 ORE)

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