sabato 15 ottobre 2011

CNN E RIFORMA PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI


SECONDA PROPOSTA:

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI
1. Scopo della riforma
In base all’attuale testo del codice civile (art. 458) “è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone o rinuncia ai diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta”. Tali convenzioni meglio note come patti successori sono considerate ab origine nulle, in quanto realizzate in violazione dell’art. 457 c.c., secondo cui l’eredità si devolve per legge e per Testamento.
Si distinguono tre diverse tipologie di convenzioni non consentite dal nostro ordinamento:
a) Patti successori istitutivi, con cui il de cuius dispone in vita della propria successione;
b) Patti successori dispositivi, con cui taluno dispone di diritti ereditari derivanti da una successione non ancora aperta;
c) Patti successori rinunciativi, atti negoziali inter vivos con cui un soggetto rinuncia ai diritti
che gli deriveranno da una successione futura.
La presente proposta è specificamente riferita ai patti successori rinunciativi allo scopo di ammettere, al pari di quanto avviene in altri stati europei (Germania, Svizzera, Francia), lapossibilità che un soggetto possa rinunciare anticipatamente ai diritti che possono a lui spettare su una successione non ancora aperta (o sui beni che ne faranno parte), e, come logica conseguenza, la possibilità per i legittimari di rinunziare ai loro diritti anche durante la Vita del donante. Oggi, con la legislazione in vigore, la vendita di un immobile proveniente da donazione presenta delle forti criticità, perché le donazioni possono essere impugnate fino a quando non sono decorsi 10 anni dalla la morte del donante o 20 anni dalla donazione. Le norme vigenti comportano quindi grossi vincoli alla circolazione dei beni ricevuti per donazione, sia perché la persona che ha ricevuto un immobile in donazione non può fornire garanzie sufficienti all’acquirente, sia perché gli istituti di credito sono restii a concedere mutui iscrivendo ipoteca su tali beni.
Con l’introduzione dei patti successori rinunciativi sarebbe garantita una maggiore fluidità e sicurezza degli acquisti e dei traffici giuridici e si potrebbero ottenere sistemazioni familiari aderenti alla volontà dell’intera famiglia con vantaggi sia economici sia di serenità familiare.
2. Disciplina del patto successorio rinunciativo
La proposta trae spunto dalla disciplina prevista dal legislatore tedesco, svizzero e
francese.
Oggetto del patto: è ammissibile esclusivamente un diritto specificamente determinato nell’oggetto e nella consistenza. La rinuncia, quindi, non può riguardare la chiamata all’eredità. Questa soluzione vuole scongiurare il rischio di rinunce poco ponderate. Chi può farlo: può rinunciare esclusivamente l’erede necessario cioè colui che è destinato a diventare erede per legge e/o necessario del de cuius. La rinuncia può essere fatta solo se il disponente è maggiorenne.
Natura giuridica del patto: Il patto rinunciativo può essere stipulato con atto unilaterale (al
pari del diritto francese) ovvero con contratto bilaterale (così come regolato nel codice svizzero), prevedendo la partecipazione del de cuius futuro della cui successione si tratta ed eventualmente
una sua controprestazione a favore del rinunciante. Pertanto, la convenzione può essere sia a titolo oneroso, sia gratuito.
Forma: si è considerata necessaria la forma dell’atto pubblico con l’assistenza obbligatoria dei testimoni perché sia garantita la massima solennità dell’atto e delle sue conseguenze. Ai fini della pubblicità del contratto e dell’atto unilaterale rinunciativo è stata prevista la trascrizione presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale Servizio di Pubblicità Immobiliare competente e l’inserimento degli stessi nell’apposita sezione istituita presso il Registro Generale dei Testamenti.
Scioglimento del patto rinunciativo:
- per dichiarazione concorde dei contraenti;
- recesso per inadempienza, effettuata da parte del contraente che abbia diritto di ricevere prestazioni tra vivi e non le riceva, né ottenga garanzie per le stesse;
- recesso del soggetto della cui successione si tratta, quando il rinunciante si sia resocolpevole nei suoi confronti di un atto costituente causa di indegnità;
- revoca dell’atto unilaterale da parte del rinunciante.
L’impugnazione del contratto o dell’atto rinunciativo può avvenire solo per violenza o per dolo, come già previsto per la rinuncia all’eredità.
SI RIPORTA DI SEGUITO AI FINI DELLA CONSULTAZIONE IL TESTO PROPOSTO DAL CNN:
TESTO VIGENTE
Art 458 - Divieto dei patti successori
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis c.c. e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
E’ del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
TESTO PROPOSTO
-Art 458 - Divieto dei patti successori
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis c.c. e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
E’ del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi salvo quanto disposto dall’art. 458 bis c.c.
-Art. 458 bis c.c. - Patti successori rinunziativi
Colui che vanta nei confronti di un determinato soggetto una futura prerogativadi erede legittimo o necessario può rinunziarea titolo gratuito o oneroso a dirittispecificamente determinati che potranno derivare dalla successione non ancora aperta mediante contratto con la persona della cui futura successione si tratta o atto unilaterale che diviene efficace nel momento in cui giunge a conoscenza della persona della cui futura successione si tratta, ai sensi dell’art. 1334.
Gli atti di cui al primo comma sono ricevuti da notaio alla presenza di due testimoni.
Il contratto rinunciativo può essere sciolto dalle parti per mutuo consenso ai sensi dell’art. 1372 entro il termine di un anno dalla stipula del contratto; la rinuncia può essere revocata dal disponente nel medesimo termine.
Il rinunciante può recedere dal contratto rinunciativo nell’ipotesi in cui la persona della cui futura successione si tratta si è resa inadempiente alla prestazione assunta nel contratto o non ha dato o ha diminuito le garanzie pattuite; la persona della cui futura successione si tratta può recedere dal contratto qualora il rinunciante si sia reso colpevole nei suoi confronti di un atto costituente causa di indegnità ai sensi dell’art. 463.
Il recesso del rinunciante o del soggetto della cui futura successione si tratta possono essere esercitati nel termine di un anno dalla stipula del contratto.
Il contratto e l’atto unilaterale rinunciativo possono essere impugnati solo in caso di dolo o di violenza. L’azione si prescrive in un anno dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo. Il contratto e l’atto unilaterale rinunciativo devono essere trascritti presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale Servizio di Pubblicità Immobiliare competente e devono essere inseriti nell’apposita sezione istituita presso il Registro Generale dei Testamenti.
Se un figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale, o un fratello o una sorella della persona della cui futura successione si tratta rinunzia al diritto successorio l’efficacia della rinuncia si estende ai suoi discendenti.
Nel caso di rinunzia sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, la quota spettante all’erede legittimo e/o necessario rinunziante è determinata imputando alla stessa il valore del bene o del diritto oggetto del contratto o dell’atto di rinunzia riferito alla data dell’apertura della successione.
TESTO VIGENTE
Art. 557 - Soggetti che possono chiedere la riduzione.
La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa,né prestando il loro assenso alla donazione.
TESTO PROPOSTO
Art. 557 - Soggetti che possono chiedere la riduzione.
La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa, nei confronti dei beneficiari delle disposizioni che hanno determinato la lesione.
I legittimari, finchè vive il donante, possono rinunciare al diritto di domandare la riduzione di una o più donazioni anche future specificatamente determinate, con
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario. dichiarazione espressa ricevuta da notaio resa anche contestualmente alla donazione.
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori deldefunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.
TESTO VIGENTE
Art. 559 – Modo di ridurre le donazioni Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori.
TESTO PROPOSTO
Art. 559 – Modo di ridurre le donazioni
Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori.
Il legittimario che abbia rinunciato al diritto di agire in riduzione nei confronti di una o più donazioni, non può chiedere la riduzione delle donazioni anteriori che, in assenza di rinuncia, non vi sarebbero state soggette

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