Art. 12
(Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti)
(Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti)
1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292, è aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente … , i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 1913, n. 89. 3. Entro il 30 giugno 2012 è bandito un concorso pubblico per la nomina a notaio per 500 posti. Entro il 30 giugno 2013 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina a notaio per 500 posti. Per gi anni successivi entro il 30 giugno è comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell’articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti: “Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell’ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno due giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comuni aggregati. Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni e aprire sedi secondarie del suo studio, in tutto il territorio nel distretto della Corte d’Appello in cui trovasi la sua sede notarile.”.
5. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: “egli non può esercitarlo fuori dal territorio della Corte d’Appello nel cui distretto è ubicata la sua sede.”. 6. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall’articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti: “a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso; b)al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede è stato commesso. Se l’infrazione è addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell’articolo 156 bis, comma 5.”.
7. Al comma 1 dell’articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall’articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole “ di cui all’articolo 153, comma 1, lettera b) “ sono sostituite dalle seguenti: “in cui il notaio ha sede”.
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