lunedì 30 luglio 2012

NOTAI: RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI

IL PARERE DELLA II COMMISSIONE GIUSTIZIA SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO IN TEMA DI RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI

La scorsa settimana, la II Commissione Giustizia della Camera, in sede di atti del Governo, ha espresso parere favorevole con condizioni sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, concernente il regolamento recante Riforma degli ordinamenti professionali (atto. N. 488- rel. Cassinelli, PDL; Siliquini, PT).

Nel rendere il parere la Commissione ha evidenziato al Governo la necessità di apportare modifiche alle singole norme del regolamento al fine di renderle più coerenti con i principi di delegificazione di cui all’art. 3 comma 5 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011, e successive modificazioni, nonché con gli ulteriori parametri di legittimità ricavabili dalla normativa nazionale e comunitaria.

Con specifico riferimento alle norme del regolamento che concernono l’ordinamento del notariato, la Commissione, anche in considerazione di quanto evidenziato dal CNN nel corso dell’audizione informale che si è svolta lo scorso 18 luglio, ha osservato che: «lo schema di decreto interessa la professione di notaio, oltre che in relazione alla disciplina generale, in riferimento alle seguenti questioni: a) l'assicurazione obbligatoria; b) l'accesso; c) il tirocinio.

Per quanto concerne il punto a) relativo all'assicurazione obbligatoria, l'ordinamento del notariato regola specificamente la materia agli articoli 19 e 20 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 come modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 4 maggio 2006 n. 182, stabilendo che il Consiglio Nazionale del Notariato stipuli direttamente una polizza collettiva, ripartendone l'onere del premio fra tutti i notai italiani e non con polizze individuali stipulate sulla base di una «Convenzione collettiva» negoziata a livello nazionale, come previsto invece dall'articolo 5 comma 1 del provvedimento in esame. La specificità del notariato impone la conferma del sistema vigente della polizza collettiva, per offrire ai cittadini assoluta certezza in ordine alla copertura assicurativa della funzione pubblica esercitata da ciascun notaio, non rimessa alla pur doverosa iniziativa dello stesso. Inoltre, al fine di semplificare il suddetto sistema di partecipazione dei notai agli oneri derivanti dal pagamento dei premi della citata polizza, è necessario modificare il sistema di esazione.

Per quanto concerne il punto b) relativo all'accesso, si avverte la necessità di superare il limite della partecipazione a non più di tre concorsi, in quanto esso non appare coerente con i principi enunciati nel Decreto di agosto 2011.

Ovviamente l'abolizione di tale limite richiede adeguati interventi correttivi del sistema concorsuale attuale per prevenire il pericolo di un ingolfamento delle prove, con la partecipazione di una massa di candidati non muniti di adeguata preparazione. Nel Regolamento, pertanto, andrebbe inserita nel Capo III, contenente «Disposizioni concernenti i Notai», e precisamente all'articolo 12, dedicato all'accesso alla professione notarile, l'abrogazione di tale limite con l'introduzione di modifiche volte alla velocizzazione delle prove concorsuali, facilitando anche il reperimento delle disponibilità – oggi scarse – di notai, magistrati e professori universitari ad assumersi l'onere di Commissari di concorso.

Nello stesso articolo 12 al comma 2 è previsto che il diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali, valga quanto un anno di pratica. Ora è ben noto quanto sia lontano dalla pratica notarile la frequentazione di un corso di specializzazione comune alle altre professioni legali, che per il primo anno ha carattere assolutamente generalista e nel secondo anno l'obbligo di frequenza viene spesso adempiuto con la frequenza a scuole istituzionali di notariato. Pertanto, vi è una alternativa: la norma viene del tutto espunta, nell'ottica della valorizzazione della pratica professionale realmente fatta – senza surrogati – ovvero deve prevedersi che lo stesso valore abbiano i corsi seguiti presso Scuole istituzionali di notariato o di livello universitario specifiche per l'accesso alla professione notarile. In ogni caso il diploma come sopra conseguito non dovrebbe essere computato per più di sei mesi di pratica.

Infine, per quanto riguarda in particolare il punto c) relativo al tirocinio e di cui all'articolo 6 del schema, si sarebbe dovuta aggiungere alla fine del comma 8, la previsione che i Consigli nazionali disciplinino con appositi regolamenti le modalità per la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio.»

Si attende ora la pubblicazione del D.P.R. che dovrebbe essere reso dal Ministero della Giustizia entro il 13 agosto.

MNISTERO GIUSTIZIA

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