sabato 24 luglio 2010

ATTO PUBBLICO INFORMATICO

«Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69».
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2010, il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110, recante «Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69». Il provvedimento introduce disposizioni che consentono ai notai, coerentemente con quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), di redigere atti pubblici in formato elettronico, nonché di sottoscrivere gli stessi e le scritture private utilizzando la firma digitale. Il citato decreto legislativo è stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla L. 69/2009 sulla riforma del processo civile, che lo ha incaricato di adottare uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato, con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili (art. 65). Il che è avvenuto in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale in materia di documento informatico redatto dal notaio, mediante l'inserimento, nell'ordinamento di settore del notariato (L. 89/1913), delle disposizioni di dettaglio, opportunamente coordinate con quelle di cui al codice suddetto, ritenute necessarie a tale fine. Invero, già prima dell'approvazione del D.Lgs. 110/2010 era possibile non utilizzare la carta per alcuni tipi di atti ritenuti «semplici» (come procure, piccole fideiussioni ecc.), ma è solo con l'emanazione del nuovo provvedimento che si prevede la possibilità per i notai di redigere tutti gli atti pubblici (dunque anche quelli più «complessi», come l'acquisto della casa, il mutuo e la costituzione di società) in formato elettronico e di sottoscriverli digitalmente. In pratica, con le nuove disposizioni il supporto cartaceo e quello digitale divengono equivalenti: all'atto digitale potranno essere allegati documenti formati digitalmente o documenti formati su carta e poi resi digitali; viceversa, all'atto cartaceo potrà essere allegata la stampa del documento formato digitalmente. Il legislatore ha inteso così perseguire l'obiettivo dell'innovazione tecnologica mediante il ricorso alle procedure informatiche nell'ambito della circolazione giuridica dei beni e dei diritti, in modo da consentire all'autonomia privata di esplicarsi anche attraverso l'utilizzo del documento informatico, mantenendo integre, al contempo, le necessarie garanzie di sicurezza e di conservazione del documento negoziale, che sono proprie dell'atto notarile e che devono essere preservate anche in una moderna economia di mercato. Il perno del sistema va ravvisato nella necessità per il notaio di dotarsi della firma digitale (art. 23bis L. 89/1913, introdotto dall'art. 1, lett. a), D.Lgs. 110/2010), che rappresenta, allo stato dell'attuale tecnologia, il sistema che offre maggiori garanzia di certezza e sicurezza nelle comunicazioni, di modo che l'intero processo di formazione e successiva conservazione dell'atto notarile avverrà in un contesto assolutamente diverso da quello tradizionale, prescindendosi dalla necessaria, contestuale presenza fisica delle parti innanzi al notaio. Le parti possono anche non essere munite di firma digitale, essendo all'uopo sufficiente la firma elettronica non qualificata, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione (art. 52bis L. 89/1913, introdotto dall'art. 1, lett. d), D.Lgs. 110/2010).

L'atto notarile informatico sarà poi conservato dal notaio utilizzando un'apposita struttura informatica centralizzata gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, che garantirà la conservazione degli atti per un tempo illimitato con tecnologie sicure che ne assicurano la fruizione in totale sicurezza. Lo stesso vale per le scritture private autenticate.

Alcune disposizioni del decreto legislativo in oggetto sono direttamente operative a seguito della pubblicazione in G.U. (es. quelle relative al rilascio di copie dell'atto ex art. 68ter L. 89/1913, all'attestazione di conformità di copie e di documenti formati su qualsiasi supporto ex art. 73 L. 89/1913, alla rettifica di errori mediante certificazione dello stesso notaio ex art. 59bis L. 89/1913). Ulteriori disposizioni, in particolare quelle relative all'atto pubblico e alla sua conservazione, acquisteranno efficacia in tempi successivi con decreti ai quali è affidata la determinazione di regole tecniche (a.c

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