martedì 14 settembre 2010

GLI OBBLIGHI NASCENTI DAL MATRIMONIO e Sent.n.16873/2010

1) Norma di riferimento:  art.143 e 147 cc

2) Natura Giuridica Del Matrimonio
Sulla Natura Giuridica del Matrimonio ci sono varie teorie tra le quali ricordiamo le principali:
- Teoria del Negozio Giuridico Bilaterale (Bianca) la quale afferma che il Matrimonio è un Negozio giuridico familiare, bilaterale, consensuale, la cui causa è la formazione del nucleo familiare;
- Teoria prevalente dell’atto complesso (Trabucchi,Gazzoni,Messineo) la quale afferma che il Matrimonio è una fattispecie complessa, formata sia dall’atto amministrativo, posto in essere dal celebrante,sia dal negozio giuridico bilaterale,perfezionato con il consenso dei nubendi. Trattasi quindi di un atto complesso a) puro, cd“legitimus”, ovvero che non tollera condizioni o termini b) personale, c) solenne,d)libero ed incoercibile(essendo vietato qualsiasi patto diretto a far nascere un obbligo a contrarre matrimonio).
- Teoria del provvedimento amministrativo (Cicu)la quale afferma che il Matrimonio quale atto sovrano emanato dall’ufficiale di stato civile è un atto del potere statuale.
Commento
Attraverso il Matrimonio sorgono -che dir si voglia -una serie di OBBLIGHI che le “parti” a mio avviso ancor prima di “sentirseli” elencare in procinto di e sull’altare , farebbero bene ad informarsi circa il loro contenuto ,cercando cosi forse, magari ,di non essere investiti in futuro da una miriade di interrogativi sul loro significato.
Questi obblighi possono così riassumersi:
a) l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione;
b) l’obbligo a contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo ;
c) l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Così come sostiene sia la Dottrina che la Giurisprudenza questi “obblighi” nascenti dal matrimonio hanno giustamente natura sia morale che giuridica.
Ma Questo cosa significa? In Pratica in capo ad ogni componente del nucleo familiare è configurabile un vero e proprio diritto soggettivo,ovvero le condotte poste in essere dai componenti devono essere conformi agli obblighi che la legge fa discendere dal matrimonio.
Per chi non osserva questi obblighi, potrebbe vedersi- in sede di separazione giudiziale- addebitare la separazione, visto che il giudice (nella gran parte dei casi) nel pronunciarsi, ne terrà conto. L’addebito della separazione comporta la perdita del diritto al mantenimento nonché la perdita dei diritti successori.
A tal proposito risulta interessante la lettura di un recentissima Sentenza la n.16873/2010
La Corte di Cassazione in questa Sentenza  ha affermato che la separazione non sempre può essere addebitata al coniuge che tradisce; il giudice di merito può accertare la preesistenza d'una crisi ancor prima del tradimento, e la convivenza tra i coniugi sarebbe “solo formale”. Anche se Il più delle volte la infedeltà coniugale determina l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ,ai fini dell’addebito della separazione, si deve tener presente -secondo la Sentenza in commento- che il tradimento, quindi l’inosservanza di uno degli obblighi coniugali, sia stata la sola causa della crisi matrimoniale.

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