sabato 18 settembre 2010

ORIENTAMENTI 2010 DEL NOTARIATO TRIVENETO



Una dell tre prove da affrontare al Concorso Notarile  è quella in Diritto Societario; per questo tutti gli aspiranti notai, conosceranno bene la fondamentale importanza delle "massime in materia societaria" ovvero una serie di orientamenti Notarili -in materia societaria -indispensabili ai fini concorsuali.
Un utile strumento per reperire informazioni in merito, è il portale del Centro triveneto di cultura giuridica. Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto è un sito che si propone di divenire un valido forum d'incontro per tutti coloro che siano interessati al mondo notarile .
Riportiamo qui solo alcune  delle recenti massime pubblicate dal Notariato del Triveneto:
H.A.9
CONFERIMENTI IN NATURA CON EFFICACIA TRASLATIVA ANTERIORE ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE LORO PRESUPPOSTO – 1°pubbl. 9/10.
Al fine di dare data certa ad una determinata operazione di conferimento in natura è possibile effettuare il conferimento con efficacia traslativa immediata, anteriore cioè all’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento di capitale sociale suo presupposto. Ovviamente tale conferimento sarà immediatamente imputato a patrimonio e potrà essere imputato anche a capitale solo dopo che la delibera di aumento avrà acquisito efficacia ex art. 2436, comma 5, c.c. E’ inoltre da ritenere che tali conferimenti siano sottoposti alla condizione risolutiva della mancata iscrizione della delibera di aumento loro presupposto nel registro imprese.
H.A.10 
INSUSSISTENZA DI LIMITI OGGETTIVI AI CONFERIMENTI IN NATURA VALUTATI EX ART. 2343 TER, COMMA 2, LETT. B, C.C. – 1° pubbl. 9/10
Il procedimento di valutazione delineato per i conferimenti in una spa dall'art. 2343 ter, comma 2, lett. b), c.c.,stante la sua alternatività rispetto al procedimento di cui alla lett.a) del medesimo comma e la mancanza di limitazioni od esclusioni testuali, può avere ad oggetto qualsiasi bene che sia conferibile in natura (diverso da quelli di cui al comma 1 dello stesso art. 2343 ter c.c.), a prescindere da una sua preesistente autonoma inclusione tra le voci di bilancio del soggetto conferente o da una sua autonoma iscrivibilità nel bilancio della società conferitaria. Lo stesso potrà dunque essere posto in essere anche con riferimento a conferimenti di aziende o rami d’azienda; beni diproprietà di persone fisiche non imprenditori; beni di imprenditori individuali o collettivi il cui bilancio non sia sottoposto a revisione
legale.
H.A.11 
ELEMENTI FORMALI DELLA VALUTAZIONE DELL’ESPERTO EX ART. 2343 TER, COMMA 2, LETT. B, C.C. – 1° pubbl. 9/1
 La valutazione dell’esperto di cui all’art. 2343 ter, comma 2, lett. b), c.c., può non essere asseverata con giuramento, posto che la norma in commento non prescrive tale adempimento.Va esclusa anche la necessità che nella perizia debba essere contenuta l’attestazione da parte dell’esperto che il valore attribuito ai beni è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.
H.A.12 
REQUISITI SOGGETTIVI DELL’ESPERTO CHIAMATO A REDIGERE LA VALUTAZIONE DI CONFERIMENTO EX ART. 2343 TER, COMMA 2, LETT. B, C.C. – 1° pubbl. 9/10
 L'esperto chiamato a redigere la valutazione di conferimento ex art. 2343 ter, comma 2, lett. b) c.c., non deve necessariamente essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali: gli unici requisiti prescritti dalla norma sono l'indipendenza e l'adeguata professionalità.
H.B.35 
MOMENTO DELL’ACQUISTO DEL DIRITTO DI INTERVENTOIN ASSEMBLEA NELLE SOCIETA’ CON TITOLI NONDEMATERIALIZZATI I CUI STATUTI NON IMPONGANO ILPREVENTIVO DEPOSITO DELLE AZIONI – 1° pubbl. 9/10)
Possonointervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto (art.2370, comma 1, c.c.).
Nelle società con titoli non dematerializzati i cui statuti nonimpongano il preventivo deposito delle azioni, il cessionario diazioni acquista tale diritto ai sensi dell’art. 2355 c.c.:
a) nel caso di mancata emissione dei titoli azionari:nel momento dell’iscrizione nel libro dei soci;
b) nel caso di girata di titoli nominativi:- nel momento in cui il giratario è nel possesso dei titoli in virtù diuna serie continua di girate, indipendentemente dall’avvenutaiscrizione nel libro soci;
c) nel caso di trasferimento di titoli nominativi con mezzi diversi dalla girata (c.d. transfert), alternativamente:
- nel momento del doppio annotamento, sul titolo e nel libro soci;
- nel momento del rilascio del nuovo titolo intestato al cessionario,prescindendo dall’annotazione del rilascio del nuovo titolo nel libro soci ai sensi dell’art. 2022, comma 1, ultimo periodo, c.c.
Deve pertanto ritenersi che il cessionario di azioni sia legittimatoall’intervento anteriormente all’iscrizione nel libro soci (con ilconseguente obbligo per la società di aggiornamento postumo di tale libro) esclusivamente nel caso in cui sia nel possesso di untitolo a lui girato in virtù di una seri continua di girate, ovvero a lui intestato fin dall’emissione, esclusa ogni altra ipotesi.
H.B.36 
DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA IN PRESENZA DICLAUSOLE CHE IMPONGANO IL PREVENTIVO DEPOSITO DELLEAZIONI EX ART. 2370, COMMA 2, C.C. – 1° pubbl. 9/10
Il legislatoredella riforma ha abrogato l’obbligo generico di preventivodeposito delle azioni per legittimarsi all’intervento in assemblea previsto dal vecchio testo dell’art. 2370 c.c., al fine di consentire ad ogni singola società azionaria di disciplinare autonomamente lamateria in base alle proprie esigenze organizzative.Ai sensi del nuovo art. 2370, comma 2, c.c., le società azionarie possono dunque oggi graduare gli oneri di verifica a loro carico, e quelli di legittimazione a carico dei propri soci, prevedendo nei propri statuti, alternativamente, il diritto all’intervento:
1) con la semplice esibizione dei titoli alla presidenza dell’assemblea, escluso ogni obbligo di preventivo deposito (tale meccanismo è quello che opera anche in assenza di specifiche previsioni statutarie);
2) previo deposito dei titoli, con divieto di ritiro prima dello svolgimento dell’assemblea (impedendo così di fatto ai soci di effettuare girate tra il deposito e l’assemblea, sottraendosi in tal modo la società ad obblighi di ulteriore verifica);
3) previo deposito dei titoli, con facoltà di ritiro prima dello svolgimento dell’assemblea (lasciando così ai soci la possibilità di effettuare girate tra il deposito e l’assemblea e assumendo conseguentemente la società l’obbligo di ulteriore verifica, se richiesta dai giratari).
Nella prima ipotesi il diritto di intervento e di voto spetterà al titolare delle azioni al momento dello svolgimento dell’assemblea;nella seconda al titolare delle azioni alla data del deposito, anche nel caso in cui al momento dell’assemblea abbia perso tale titolarità (evidentemente con trasferimenti avvenuti con tecniche diverse dalla girata, stante l’indisponibilità dei titoli); nella terza ipotesi al titolare delle azioni alla data del deposito, salvo che si presenti in assemblea un giratario successivo delle azioni ritirate dal depositante che le esibisca alla presidenza con ciò legittimandosi all’intervento in sostituzione del suo dante causa ai sensi del comma 1 dell’art. 2370 c.c.
Nell’ipotesi sub 3) non è comunque richiesto ai soci depositanti che hanno ritirato i titoli di riesibirli alla presidenza dell’assemblea per legittimarsi al voto, poiché in detta ipotesi è proprio la regola statuaria a non subordinare la legittimazione al mancato ritiro.
Sarà onere dell’eventuale giratario successivo di documentare laperdita del diritto di intervento del suo dante causa.
H.B.38  DOCUMENTI DA ESIBIRE ALLA PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA OVVERO DA DEPOSITARE O COMUNICAREPREVENTIVAMENTE PER LEGITTIMARSI ALL’INTERVENTO 1° pubbl.9/10 
 In relazione alle diverse tecniche di circolazione delle azioni e ai conseguenti diversi momenti di acquisto del diritto di intervento in assemblea (vedi orientamenti H.B.35, H.B.36 e H.B.37) i documenti che devono essere prodotti alla società, ovvero depositati o comunicati preventivamente, sono:
1 - per le società non ammesse alla gestione accentrata dei titoli:
  a) nel caso di mancata emissione dei titoli azionari:nessun documento, la legittimazione consegue all’iscrizione nellibro dei soci;
  b) nel caso di girata di titoli nominativi: le azioni o i certificati azionari girati al soggetto che intende legittimarsi in virtù di una serie continua di girate;
  c) nel caso di trasferimento di titoli nominativi avvenuto con mezzi diversi dalla girata (c.d. transfert): le azioni o i certificati azionari annotati del trasferimento a favore del soggetto che intende legittimarsi, ovvero ad esso direttamenteintestati in seguito al ritiro ed annullamento dei precedenti;
2 - per le società ammesse alla gestione accentrata dei titoli: la comunicazione all’emittente dell’avvenuta scritturazione del Trasferimento nei conti dell’intermediario nei termini di legge o di statuto, inviata ai sensi del comma 1 dell’art. 83sexies T.U.F.
H.G.28
RINUNCIA ALL’OBBLIGO DI DEPOSITO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART. 2446, TERZO PERIODO, COMMA 1, C.C. – 1° pubbl. 9/10)
L’obbligo di preventivo deposito presso la sede sociale della situazione patrimoniale previsto dall’art. 2446, terzo periodo, comma 1, c.c. è imposto nell’esclusivo interesse dei soci, spetterà dunque ai medesimi il diritto di rinunciarvi all’unanimità. La rinuncia potrà avvenire anche in assemblea e può avere ad oggetto esclusivamente il preventivo deposito della relazione sulla situazione patrimoniale e non anche la sua redazione.
H.G.29  AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELEGATO CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE – 1° pubbl. 9/10
Nel caso di attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione o con limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 c.c., lo statuto, o la delibera che lo modifica, deve contenere, oltre ai criteri cui gli amministratori devono attenersi per la determinazione del prezzo, anche le ragioni dell’esclusione del diritto di opzione.
Le formalità previste dal comma 6 dell'art. 2441 c.c. si applicano, in quanto compatibili, sia alla delibera dell’assemblea dei soci di delega (vedi orientamento H.G.15), sia alla delibera delegata assunta dall'organo amministrativo. Si ritiene in particolare necessario che, prima della adozione della
delibera delegata, gli amministratori predispongano una relazione (da comunicare al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorniprima della riunione del consiglio) dalla quale risultino l’attualità delle ragioni che escludono l’opzione, il prezzo di emissione e il rispetto dei criteri fissati nella delibera di delega per la determinazione del prezzo.Si ritiene inoltre necessario che i sindaci attestino la congruità del prezzo di emissione. La relazione degli amministratori e quella dei sindaci non devono essere depositate presso la sede della società nei quindici giorni precedenti la delibera delegata.
H.G.30 AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DA LIBERARSI MEDIANTE CONFERIMENTO IN NATURA EFFETTUATO DALL'UNICO SOCIO – 1° pubbl. 9/10)
Nel caso di aumento del capitale sociale di società unipersonale, da realizzarsi mediante conferimento di beni in natura o di crediti da parte dell'unico socio, non si applica la disciplina di cui al comma 6 dell'art. 2441 c.c., in quanto la deliberadi aumento non comporta l'esclusione del diritto di opzione di alcun socio: non è pertanto necessario che vengano redatte la relazione degli amministratori ed il parere del collegio sindacale,non è richiesto il preventivo deposito presso la sede sociale dellaperizia di stima del bene o del credito conferendo e la deliberazione può determinare il prezzo delle azioni senza tenere conto del valore del patrimonio netto della società, in quanto tali previsioni sono poste a garanzia dei soli soci che subisconol'esclusione del diritto di opzione.




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