Norma di Riferimento: Legge 21 novembre 2000, n. 353 ("Legge-quadro in materia di incendi boschivi")
Commento: L’art.10 della legge-quadro in materia di incendi boschivi, pone a carico dei suoli che siano stati percorsi da incendio una serie di divieti stabilendo che:
• le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente;
• I comuni devono provvedere, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.
• Nei Comuni sprovvisti di Piano regolatore è fatto divieto per dieci anni , di qualsivoglia edificazione su area boscata percorsa dal fuoco;
• Su tali soprassuoli è vietata -per dieci anni – la realizzazione di edifici ovvero qualsiasi struttura finalizzata ad abitazioni civili e attività produttive;
• Su tali soprassuoli sono vietate -per cinque anni- attività di rimboschimento (salve specifiche autorizzazioni concesse dal Ministero dell’ambiente)e ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;
• Su tali soprassuoli sono vietate- per dieci anni- la caccia e il pascolo;
Parte formale: Il Notaio ,stante la richiesta dell’art.10, comma 1 della Legge in commento,avrà l’obbligo -in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall incendio, di aree e immobili situati in zone boscate o pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi da incendio- formale di richiamare espressamente in atto ,tutti i divieti di cui sopra , pena la nullità dell’atto stesso.
Dal punto di vista redazionale:Il Notaio deve inserire, per adempiere a tale disciplina, le dichiarazioni richieste (ricordiamolo a pena di nullità dalla legge Legge-quadro in materia di incendi boschivi); può farlo per esempio o in un articolo a se stante dell’atto di compravendita o magari anche in altra clausola (per “gli addetti ai lavori” la cd clausola delle garanzie).
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