venerdì 22 ottobre 2010

CONTARTTI A FAVORE DI TERZI


Normativa: Art.1411 cc

Nozione: In deroga al principio generale dell’art. 1372 comma 2°in base al quale il contratto produce effetti solo nei confronti delle parti contrattuali, il codice civile all’art.1411,profila uno schema contrattuale che consente al negozio di produrre effetti a beneficio del terzo estraneo al rapporto.
Il Contratto a favore di terzo è tra le ipotesi tradizionalmente più conosciute e studiate di liberalità diverse dalla donazione ; si noti, tuttavia, la differenza strutturale e funzionale del negozio a favore del terzo rispetto ad una donazione .
Configura una tipica ipotesi di “negozio indiretto”questo perché in pancia ha:
1) Una “causa interna” che è quella propria del contratto che si conclude;
2) Una “causa esterna” che è quella relativa all’attribuzione fatta dal terzo.
Quando la “causa esterna” consiste nell’arricchimento del beneficiario ricorre la figura della donazione indiretta.
Esempio: Tizio “stipulante”il quale ha un interesse anche morale, conclude un accordo con Caio “promittente”affinchè quest’ultimo esegua una determinata prestazione a favore di un terzo estraneo al rapporto contrattuale detto“beneficiario”. Il terzo/beneficiario acquisterà il diritto nei confronti del promittente Caio istantaneamente.
Il contratto a favore del terzo -secondo la teoria prevalente- potrebbe anche avere ad oggetto un bene futuro, purchè tale bene riguardi il patrimonio del promittente; se invece, il bene è futuro rispetto allo stipulante la “donazione indiretta” sarebbe nulla.
Ancora secondo l’orientamento prevalente ,l’istituto in oggetto non rappresenterebbe, sotto il profilo strutturale, un autonomo negozio, ma una clausola che può accedere ad un più ampio contratto; ad esempio per la rendita vitalizia all’art 1875 cc è espressamente prevista la possibilità di apporre una clausola a favore del terzo.
Il TERZO: Il terzo/beneficiario nel contratto in commento non è parte del contratto né in senso formale né in senso sostanziale, né può essere considerato tale in seguito alla dichiarazione di volere profittare della stipulazione a suo favore. (Cass.n°7398/1996). Non essendo quindi parte del contratto, non è necessario che il terzo sia dotato di capacità di agire e che quindi, in caso di incapacità, sia autorizzato all’acquisto del diritto. (Cass n°11/1995); La dottrina sottolinea come invece l’eventuale incapacità possa rilevare con riferimento all’adesione del terzo alla stipulazione (F.Angeloni) .Affinchè il contratto a favore di terzi si configuri, non è sufficiente che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma è necessario che questi ultimi abbiano inteso direttamente attribuirglielo, nel senso che i soggetti stessi,nella qualità di contraenti, abbiano previsto e voluto un prestazione a favore del terzo estraneo al contratto, come elemento del sinallagma. (Cass n°7693/1997).

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