L'imposta sostitutiva sui leasing va pagata nel caso di leasing di immobili «anche da costruire o in costruzione»; deve essere corrisposta anche in relazione ai contratti di locazione finanziaria per i quali, entro il 31 dicembre 2010, sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ma non sia stato ancora stipulato il contratto di compravendita; la sostitutiva non è dovuta per i contratti di locazione finanziaria di immobili rispetto ai quali, entro il 31 dicembre 2010, la società di leasing non ha ancora acquisito la proprietà.
Le specifiche tecniche per il versamento, da effettuare esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo, dell'imposta straordinaria dovuta per i contratti di leasing (articolo 1, comma 16, legge 220/2010) sono state approvate con un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 14 gennaio che contiene una serie di indicazioni sull'imposta. Nello stesso ambito sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto (con provvedimento del direttore delle Entrate del 25 giugno 2010 erano già state dettate le specifiche cartacee di tale modello).
L'imposta straordinaria sostituisce le imposte ipotecaria e catastale che si applicavano nel 2010 al riscatto dei contratti di leasing; è stata istituita per allineare i contratti di leasing in corso al 1° gennaio 2011 con quelli stipulati da tale data in avanti, in quanto, con il 2011, al riscatto si pagano le sole imposte fisse ipotecaria e catastale (oltre all'imposta fissa di registro) mentre, per i riscatti stipulati nel 2010, si sono pagate, per i riscatti di fabbricati strumentali, le ipocatastali al 2% e, per i fabbricati abitativi, le ipocatastali nella misura del 3 per cento.
Per calcolare la sostitutiva si considera l'ammontare di quanto sarebbe stato dovuto a titolo di imposta ipotecaria e catastale se fosse stato esercitato il diritto di riscatto dell'immobile in leasing prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità (la base imponibile è costituita dal prezzo di riscatto del bene aumentato dei canoni, depurati dalla componente finanziaria), si detrae dall'importo l'ammontare dell'imposta di registro versata in dipendenza del contratto di locazione finanziaria e sulla differenza si opera una riduzione pari alla percentuale che si determina moltiplicando l'aliquota del 4% per il numero di anni di durata residua del contratto di leasing. In altri termini, se la base imponibile è di 900mila euro, sono stati effettuati versamenti per imposta di registro per 8mila euro e mancano quattro annualità alla scadenza del contratto di un fabbricato strumentale, la riduzione è di euro (900.000 x 2%) – 8.000 /100 x (4 x 4) = 1.600; e pertanto l'imposta dovuta è di euro (900.000 x 2%) - 8.000 – 1.600 = 8.400 euro.
Notaio A.Busani pubblicato sul sole 24 ore
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