giovedì 13 gennaio 2011

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL NOTAIO


Il notaio è responsabile per la clausola illecita


Una clausola compromissoria illecita inserita negli atti societari dà luogo alla responsabilità disciplinare del notaio che non l'ha fermata. La Terza civile della Cassazione (24867/10, depositata ieri) ha reso definitiva la sanzione irrogata a una professionista calabrese (5.016 euro) che aveva avallato la decisione, operata da due soci di società personale, di fissare le regole per una scelta "interna" degli arbitri cui deferire eventuali controversie.
Alla notaia era stata contestata la violazione dell'articolo 34 del decreto legislativo 5/2003, per aver di fatto ignorato, nella redazione dell'atto, la prescrizione secondo cui «il potere di nomina di tutti gli arbitri» spetta «a pena di nullità, a soggetto estraneo alla società».
La professionista era stata punita prima dalla Commissione amministrativa regionale calabrese e quindi dalla Corte d'appello di Catanzaro, in applicazione dell'articolo 28 della legge 89/1913 (ordinamento del notariato) per aver ricevuto e autenticato un atto «espressamente proibito dalla legge». L'incolpata, nel ricorso, aveva citato alcune decisioni di merito che escludevano una responsabilità disciplinare per aver rogato atti con clausole compromissorie "interne", sosteneva inoltre che la nullità insorta era «relativa», ma soprattutto che il notaio non poteva essere censurato di fronte a un problema di interpretazione difficile e incerta di norme.
La corte però ha esteso la nozione di «atti proibiti dalla legge» dell'articolo 28, che danno luogo a responsabilità disciplinare, a «tutti gli atti nulli» e non solo a quelli contrari a «norme imperative» (articolo 1418 c.1 del codice civile); la violazione della norma sulla clausola compromissoria, inoltre, è «assoluta, non risultando dalla legge che possa essere fatta valere solo da una parte a cui la legge assegna tale facoltà». Tra l'altro, sottolineano i giudici, per un notaio «non è concepibile» la distinzione tra nullità formale e quella sostanziale: un atto che si pone in contrasto con la legge è nullo tout court, e il professionista non può in alcun caso avallarlo.
Irrilevante, poi, che la norma "incriminatrice" sia entrata in vigore 80 anni dopo l'articolo 28 (sulla responsabilità professionale) perchè «il precetto è chiaro ed è coevo alla sanzione» e dalle norme successive «vanno attinti solo gli elementi destinati a precisare la fattispecie in concreto», esattamente come nella dinamica delle norme penali "in bianco". A cavare d'impaccio la notaia non basta nemmeno la sostituzione di diritto delle clausole nulle con norme imperative (articolo 1419 codice civile) perchè «la clausola nulla opera con riferimento al momento genetico del contratto» che «segna il momento consumativo dell'illecito».
A margine degli altri motivi di ricorso, la Terza sezione ha poi statuito che la possibilità per i notai di tenere i repertori anche con i computer non ha fatto venire meno l'obbligo di vidimazione dei registri cartacei: «può essere qualificato repertorio soltanto il registro che, prima di essere posto in uso, sia numerato e vidimato in ciascun foglio dal capo dell'ufficio notarile».

ARTICOLO DI A.GALIMBERTI TRATTO DAL SOLE 24 ORE

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