venerdì 10 giugno 2011

Urbanistica – Concessione edilizia


Secondo Cassaz. n.52 del 7 gennaio 2010 a norma dell'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, i beni immobili che abbiano subito, in epoca successiva al 1° settembre 1967, interventi di trasformazione edilizia per i quali sia necessaria la con-cessione, sono incommerciabili - con conseguente nullità dei relativi atti di trasferimento - ove l'alienante non dia conto degli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria o della presentazione della relativa domanda; ad escludere la commerciabilità è sufficiente che l'opera abbia subito modifiche nella sa-goma o nel volume rispetto a quelli preesistenti, dovendosi ritenere tale la costruzione di una veranda, locale normalmente privo dei connotati di precarietà e destinato a durare nel tempo.
(cfr. sul punto anche le precedenti sentenze Cassaz. N. 6162 del 2006, N. 9647 del 2006, N. 20258 del 2009)

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