domenica 5 giugno 2011

IL CONTRATTO DI ALIMENTI

Il contratto in esame rientra nella categoria dei cosiddetti vitalizi impropri; tale categoria di contratti non ricevendo una puntuale disciplina dal nostro legislatore, è annoverata-in base all’art.1322 2°comma- tra la categoria dei contratti atipici.
“Il contratto di alimenti” o “vitalizio assistenziale”,è il contratto attraverso il quale una parte definita “vitaliziante” si obbliga, in corrispettivo del trasferimento di un bene o della cessione di un capitale, a fornire all’altra “beneficiario” prestazioni alimentari o assistenziali per tutta la durata della vita. Il vitaliziante quindi si obbliga a fornire vitto, alloggio, vestiario, pulizia cure mediche ed in genere tutto ciò che risultasse indispensabile per vivere. Elemento intrascurabile di tale contratto, è un comprovato stato di bisogno in cui deve trovarsi il beneficiario.
Quindi Secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti è un contratto atipico, ma c’è anche chi sostiene (una voce isolata),che si tratti di un contratto tipico, in particolare, una sottospecie della rendita vitalizia.
Differenze tra Vitalizio assistenziale e Rendita vitaliza:
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ammette che pur essendo affine alla rendita vitalizia, se ne differenzia da quest’ultima
a) per l’intuitus personae :in riferimento alla libertà di scelta dell’obbligato da parte del vitaliziante;
b) per infungibilità delle prestazioni :prestazioni che consistono non solo in un dare –previste nella rendita vitalizia- ma anche in un facere ,che si concretizzano in una serie di prestazioni a carattere morale e spirituale che possono variare a seconda del bisogno.
Elementi caratterizzanti del Vitalizio alimentare:
il Vitalizio alimentare è un contratto:
1) consensuale ,
2) a prestazioni corrispettive;
3) di durata, con prestazioni continuative;
4) con effetti reali ed obbligatori
5) aleatorio:
Quanto all’ultimo elemento caratterizzante, l alea è un fattore di incertezza che può far volgere il vantaggio di un contratto verso un contraente o verso l’altro. Nessuno delle parti sa , quindi, al momento della conclusione del contratto , se da esso possa discendere un vantaggio o uno svantaggio. Secondo la definizione corrente il contratto è aleatorio quando “il valore concreto della prestazione e della controprestazione dipende da un fattore di incertezza che può volgere il vantaggio di un contratto verso una parte o verso l’altra.” Tale Contratto comporta in ogni caso un rischio;come è stato rilevato dalla Dottrina , è “come un gioco anche se viene stipulato per motivi più seri”.

Articolo pubblicato su www.plentedamaggiulli.it/

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