lunedì 23 maggio 2011

Patto di famiglia e decreto sviluppo n 70/2011



Sparisce il patto di famiglia dalla versione definitiva del decreto sviluppo n. 70/2011 apparsa nella Gazzetta Ufficiale n. 111/2011. Non ci sono più le misure che modificavano gli articoli 768-bis, quater e sexies del codice civile e l'abrogazione dell'art. 768-septies. Le misure potrebbero però trovare spazio, anche se modificate, come emendamenti in sede di conversione del decreto legge
Fra le numerose novità del decreto sviluppo figura quindi anche la modifica della disciplina dei patti di famiglia. Secondo quanto stabilito dal decreto sviluppo all’articolo 8, l'azienda o le partecipazioni oggetto di trasferimento attraverso patto di famiglia potranno:
► essere gestite da un amministratore terzo per un periodo di tempo scelto dal disponente;
► essere trasferite, dopo il decesso del disponente, al figlio scelto dall’amministratore pro-tempore;
Secondo lo stesso articolo, inoltre, al patto potranno non partecipare tutti i legittimari, ma in tal caso dovrà essere redatta una perizia giurata che attesti il valore dell'azienda o delle partecipazioni da trasferire.
In particolare, il decreto sviluppo al fine di estendere l’ambito di applicazione del patto di famiglia ha previsto la modifica di alcuni articoli del codice civile. La modifica dell’articolo 768 bis si è resa necessaria per contemplare l’ipotesi in cui il genitore non è più nelle condizioni di poter assolvere compiutamente alla gestione della propria azienda e la sua discendenza non è ancora pronta ad assumere le redini aziendali. In questa situazione il nuovo art. 768-bis del codice civile prevede quanto segue:
► Art. 8 comma 1 lettera a) del decreto sviluppo
a) all’articolo 768-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “L’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie può anche ricevere la titolarità dei beni alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione sospensiva non retroattiva, anche successivi alla morte dell’imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie. In tal caso, l’imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie nomina nel contratto un terzo, […]. L’assegnatario può anche essere designato da un terzo nominato dall’imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie, tra più persone, indicate dall’imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie ovvero appartenenti a determinate categorie, indicate dallo stesso imprenditore o titolare di partecipazioni societarie, nei limiti posti dall’articolo 784, primo comma. […] Il terzo dovrà amministrare l’azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti secondo le indicazioni contenute nel contratto, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico ed evitando situazioni di conflitto di interessi. Il terzo dovrà render conto del suo operato ai soggetti indicati al terzo comma”;
Un'ulteriore modifica riguarda l'art. 768-quater c.c., ai sensi del quale, fino ad oggi, all'atto inerente il patto di famiglia dovevano partecipare il coniuge e tutti i legittimari. Il novellato comma 1° dell'articolo in commento, prevede anche la circostanza che l'atto venga redatto senza la presenza di tutti i legittimari. In questo caso, viene previsto che il disponente notifichi loro, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il relativo contenuto, per l'eventuale accettazione del beneficiario o il suo rifiuto.
Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 8 del decreto sviluppo, inoltre, viene abrogato l'art. 768-septies c.c. che disponeva tassativamente le ipotesi di scioglimento del patto di famiglia.



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