La Dia diventa Scia e dopo 30 anni si conclude un percorso che trasforma il silenzio da parziale consenso (dopo 90 giorni nel decreto 9/1982, cosiddetto Nicolazzi) a effettiva possibilità di costruire.
Normativa di riferimento: Articolo 5 del decreto Sviluppo (70/2011)
Tale articolo rende possibili interventi edilizi complessi, spostando dalle amministrazioni ai tecnici (e ai privati committenti) un rilevante complesso di accertamenti e responsabilità.
Il meccanismo riguarda tutte le attività soggette a Dia, cioè tutto ciò che ha parametri precisi circa volumi, destinazioni, distanze, altezze, oltre ovviamente a tutte le opere di manutenzione, adeguamento, contenimento consumi energetici. La Scia (segnalazione inizio attività, articolo 19 della legge 241/1990) consente oggi un immediato inizio di attività edili, sostituendo la Dia che imponeva comunque l'attesa di 30 giorni. L'inizio immediato di lavori impone maggiori responsabilità sia ai privati sia alle amministrazioni: i primi devono dotarsi di tute le autorizzazioni, verifiche e permessi necessari (molti dei quali a loro volta sottoposti a silenzio assenso) autocertificando, attestando e asseverando (con responsabilità via via seppur di poco decrescenti). Le seconde devono controllare (semmai con l'ausilio dei residenti, vicini al cantiere) che non inizino lavori privi di necessari requisiti.
Dopo 30 giorni dall'inizio dei lavori (che nella Scia può essere contestuale alla richiesta alla Pa) l'amministrazione vede di molto ridotta la possibilità di intervenire e sospendere l'opera edile: in pratica può agire solo per stringenti motivi di sicurezza. Ciò conferma che anche il potere repressivo degli uffici pubblici si è evoluto, con trasformazione dei divieti e delle sospensioni in atti complessi, in cui gli aspetti repressivi (l'ostacolo alla prosecuzione) devono essere associati a quelli propositivi (il suggerimento di modifiche o integrazioni alla pratica edilizia).
La Scia non sostituisce la Dia nel caso in cui quest'ultima, a sua volta, sostituisca il permesso di costruire: ad esempio non vi può essere Scia nei casi di cosiddetta «Dia pesante». L'ipotesi prevista dalla legge è quella della presenza di un piano urbanistico di dettaglio, in cui è possibile l'inizio dei lavori 30 giorni dopo la consegna di una completa documentazione in allegato alla Dia: il Dl Sviluppo conferma, all'articolo 5 comma 3, che in questo caso è sempre necessaria una Dia (e i relativi 30 giorni di attesa), senza poter attuare un inizio immediato dei lavori (come sarebbe consentito se vi fosse completa identità tra la Dia e la Scia. Di fatto, la sostituzione della Dia con la Scia anche per interventi di ampia portata sarebbe stata rara, poiché già con la prima (e i 30 giorni di attesa) imprenditori, tecnici e banche (per eventuali mutui) erano intimoriti, preferendo attendere il rilascio del permesso di costruire, molto più rassicurante rispetto alla mera ricevuta di una raccomandata dell'invio della Dia.
Il decreto legge Sviluppo chiarisce, all'articolo 5 comma 2 lettera c, che i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali non possono essere sostituiti da Scia, sicché è sempre necessario ottenere i relativi permessi espressi (con relativi termini di attesa ed eventuali prescrizioni modificative di progetto). Ciò significa che la tutela dell'ambiente (per intere zone) e di specifici edifici (per il patrimonio culturale) impone sempre un passaggio autorizzatorio espresso.
Se si ampliano i casi di Scia, anche il permesso di costruire accelera: nello stesso articolo 5, comma 2 del decreto Sviluppo il termine per una pronuncia espressa su una pratica completa è individuato in 90 giorni (che diventano 180 nei comuni superiori a 100mila abitanti). Il giorno successivo si forma il silenzio assenso e cioè si può iniziare a costruire. Sono esclusi dalla procedura accelerata i casi in cui l'area di intervento è sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali o culturali.
Entro 10 giorni lo Sportello unico del Comune trasmette il nome del tecnico responsabile
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda (120 nei comuni con più di 100mila abitanti) il responsabile acquisisce eventuali pareri o assensi necessari e formula una proposta di provvedimento; può anche proporre motivate modeste modifiche al progetto. Queste possono esse accettate dal privato con integrazione di documenti entro 15 giorni, sospendendo il termine dei 60 giorni
La procedura:
Entro 30 giorni il responsabile dell'ufficio comunica il provvedimento finale (40 giorni se si comunica cosa impedisce l'accoglimento della domanda, consentendo osservazioni)
Si forma il silenzio assenso, se non vi sono vincoli.
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