giovedì 1 marzo 2012

LA SRL GIOVANILE

 

Società di capitali in forma semplificata per persone che non abbiano compiuto 35 anni. Il meccanismo del decreto legge sulle liberalizzazioni corrisponde a quello delle società a responsabilità limitata, con la fondamentale differenza della perdita della rilevanza del capitale. Quest'ultimo, che è una garanzia di solvibilità della società data in cambio della responsabilità limitata all'importo del capitale, è oggi riducibile a un euro, come da tempo in Francia, mentre in Gran Bretagna vi sono anche società senza capitale.
imagesDa quando (entro 60 giorni dalla conversione del decreto legge) i ministeri emaneranno i decreti attuativi, gli imprenditori con meno di 35 anni che hanno interesse a iniziare un'attività, ad esempio per portare avanti un'idea innovativa, potranno creare una società con uno o più soci persone fisiche con meno di 35 anni. Occorrerà poi trovare sul mercato i mezzi necessari per intraprendere l'attività, fermo restando lo scudo in tema di responsabilità. La società dovrà esser ecostituita attraverso un atto costitutivo conforme allo standard tipizzato da tre ministeri (Giustizia, Economia e Sviluppo economico) come prevede il nuovo articolo 2463 bis del Codice civile. Altrettanto tipizzato sarà lo statuto, anch'esso affidato a modelli miniseriali. Da tale serialità di contenuti, che lascia poche autonomie, deriva anche la gratuità dell'intervento del notaio. Il professionsita dovrà solo raccogliere i dati e confezionare un atto pubblico, senza onorari, potendo esigere i soli diritti. Quindi occorrera' pagare l'imposta di registro (168 euro) e una somma (diritti) orientativamente di circa 250 euro.Se il meccanismo della Srl semplificata lascia perplessi circa la reale utilità della nuova forma societaria priva di capitale, il segnale relativo al rapporto tra professioni è consistente. Emerge, in altri termnini, ciò che l'articolo 23 della Costituzione chiama «prestazioni personali imposte»: fino al 1960 queste prestazioni rigaurdavano alcune strade comunali (Corte costituzionali 12/1960), o ancora alcuni casi di gratuito patrocinio legale per meno abbienti (oggi, a carico dello Stato). L'evoluzione economica considera oggi le prestazioni gratutite non più come corvée, bensì come forma di investimento a tutela di altri, successivi segmenti dell'attività. Il Consiglio nazionale del notariato avrà compiti di vigilanza sulla correttezza delle operazioni sostanzialmente gratuite. Il Consglio potrà forse individuare modalità di distribuzione degli incarichi di stipula delle società, in analogia a quanto era stato ipotizzato per alcune dismissioni di immobili Iacp e Consip, obbligando i notai a turni di presenza per attuare prestazioni gratuite fortemente volute per sottrarle ad altri professionisti o enti, ma di obiettiva scarsa rilevanza.
(Fonte:Guglielmo Saporito sole 24 ore)

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