mercoledì 31 ottobre 2012

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2441 DEL CODICE CIVILE


 

 
Si pubblica di seguito un estratto del decreto legislativo 11 ottobre 2012, n. 184, recante “Attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.”

 DECRETO LEGISLATIVO 11 ottobre 2012, n. 184

 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 7, contenente principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/73/UE;
Visti gli articoli 2412, 2441 e 2443 del codice civile;
Viste le disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, ed in particolare, l'articolo 111-bis;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
 
Emana il seguente decreto legislativo:
 (Omissis)
 
Art. 2
Modifiche al codice civile
 1. All'articolo 2441 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti»;
b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «dal revisore legale o dalla società di revisione legale» sono sostituite dalle seguenti: «da un revisore legale o da una società di revisione legale»;
c) al quinto comma, le parole: «, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima» sono soppresse;
d) all'ottavo comma le parole: «limitatamente a un quarto delle» sono sostituite dalle seguenti: «per le», e il secondo periodo è soppresso.
2. All'articolo 2443, secondo comma, del codice civile, le parole: «approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441,» sono soppresse.
 (Omissis)
Fonte: GU n. 253 del 29-10-2012

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