Vista la direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE
relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 7,
contenente principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva
2010/73/UE;
Visti gli articoli 2412, 2441 e 2443 del codice civile;
Viste le disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, ed in particolare, l'articolo 111-bis;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui al
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 luglio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 4 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana il seguente
decreto legislativo:
Art. 2
Modifiche al codice civile
a) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «per almeno
cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a
norma del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese
successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per
almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati
integralmente venduti»;
b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «dal revisore
legale o dalla società di revisione legale» sono sostituite dalle seguenti: «da
un revisore legale o da una società di revisione legale»;
c) al quinto comma, le parole: «, approvata da tanti soci che
rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è
presa in assemblea di convocazione successiva alla prima» sono soppresse;
d) all'ottavo comma le parole: «limitatamente a un quarto delle»
sono sostituite dalle seguenti: «per le», e il secondo periodo è soppresso.
2. All'articolo 2443, secondo comma, del codice civile, le
parole: «approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo
2441,» sono soppresse.
Nessun commento:
Posta un commento