venerdì 29 luglio 2011

CESSIONE DI AZIENDA


Contratto di cessione d'azienda e cenni sulla natura giuridica

Preliminarmente occorre verificare quali siano i criteri per individuare il negozio traslativo "cessione d'azienda" e quali i presupposti che consentano di qualificare un determinato contratto quale cessione d'azienda con la conseguenza, per il Notaio, di assoggettare l'atto alla pubblicità prevista nell'art. 2556, comma 2 c.c. (iscrizione nel Registro delle imprese), introdotta dalla legge 310/1993 (c.d. legge Mancino) ed all'intera disciplina codicistica e speciale che presuppone la ricorrenza di tale fattispecie.
Dalla nozione su riportata consegue la qualificazione dell'azienda, da parte della prevalente giurisprudenza, come universalità di beni (universitas), da ricomprendere nella nozione dell'art. 816 c.c., riferita all'universalità di mobili.
In particolare la Cassazione ha ritenuto che, per ravvisare una cessione d'azienda, il giudice debba da un lato indagare la comune intenzione delle parti, dall'altro verificare l'obiettiva consistenza dei beni dedotti in contratto.
Occorre, sul punto, svolgere una breve riflessione sui "requisiti minimi" che devono sussistere nell'ipotesi di cessione d'azienda.
Al di là del profilo interpretativo soggettivo relativo alla volontà delle parti, che rimane una quaestio facti legata al singolo caso concreto, dovrebbe conseguire che, perchè possa parlarsi di trasferimento d'azienda, deve trattarsi oggettivamente di un complesso di beni organizzati per l'esercizio di impresa.
In questo senso i beni stessi sono caratterizzati dall'appartenenza all'azienda, non quale massa omogenea, bensì in quanto inseriti nella struttura, in relazione al fine tecnico ed economico che persegue l'impresa, cui l'azienda si riferisce. Decisivo è pertanto il concetto di organizzazione dei beni, quale requisito di idoneità per lo svolgimento dell'attività di impresa.
Tanto premesso, una volta accertata l'esistenza di un complesso aziendale idoneo ad essere oggetto di trasferimento, occorre esaminare gli effetti che possono prodursi in concreto su singoli elementi aziendali:
a) potrà aversi il trasferimento, quale effetto naturale del contratto, di debiti, crediti e contratti; ma naturalmente tale effetto naturale della cessione (il fatto che siano compresi debiti, crediti e contratti) non potrà mai essere ritenuto elemento necessario o obbligatorio, senza del quale non possa parlarsi di cessione d'azienda; infatti avviene di frequente che il cessionario ed il cedente prevedano espressamente l'esclusione dal subentro nei contratti e/o nei crediti e debiti;
b) potrà aversi il trasferimento dell'avviamento commerciale, che può qualificarsi come la capacità produttiva dell'azienda; ma la cessione di azienda senza avviamento, perchè collegata ad impresa in perdita, è ipotesi che può ricorrere;
c) deve aversi il trasferimento della licenza commerciale: a tale proposito va precisato che una autonoma cessione della autorizzazione amministrativa all'esercizio al commercio (ex L. 1971/426) non è configurabile, in quanto l'autorizzazione è trasferibile unitamente all'azienda cui si riferisce;
d) potrà esserci, di fatto (profilo finalistico), la continuazione dell'attività di impresa, nel senso che il trasferimento d'azienda è presupposto necessario per la successione nell'impresa, ma può verificarsi che la cessione sia effettuata da soggetto che, nel frattempo, abbia cessato l'attività, pur essendo titolare di un complesso di beni organizzati.
Dalle osservazioni che precedono, relative alla non necessità che nell'ambito di un trasferimento d'azienda tutti gli elementi ed i beni aziendali siano effettivamente ricompresi nel trasferimento, consegue, secondo parte della dottrina, che debba essere respinta la tesi dell'azienda quale universitas ed accolta, invece, la tesi c.d. atomistica, secondo la quale l'azienda costituisce una semplice pluralità di beni distinti, non collegati tra loro materialmente, ma solo funzionalmente, in quanto tutti destinati dall'imprenditore all'esercizio della sua impresa.
Non è questa ovviamente la sede per ripercorrere il complesso dibattito relativo alla natura giuridica dell'azienda, che ha coinvolto in Italia la dottrina più autorevole.
La tesi c.d. "atomistica" può apparire in larga misura consona a rappresentare l'effettivo andamento delle contrattazioni, che non sempre includono tutti i rapporti aziendali nella cessione.
Non vi è dubbio, però, che quasi sempre la cessione d'azienda ha un senso proprio nella misura in cui vi è un trasferimento complessivo di beni e rapporti aziendali organizzati (es., esercizio che sia legato a particolari contratti di somministrazione o a crediti di prestazioni infungibili).
(intervento del Notaio Labriola -Bari- sole24ore)

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