Il Presidente Nazionale di Utelit Consum Rocco Monaco . e’ molto preoccupato sulla questione Equitalia , la Societa’ Pubblica di proprieta’ dell’INPS e del Ministero delle Finanze quale Concessionaria della riscossione delle famose cartelle esattoriali , ecco per questo , che abbiamo dedidicato una linea speciale del nostro numero verde 800134907 a disposizione di tutti i Cittadini Consumatori “Un multa dimenticata, un’imposta non pagata, magari per una svista, e si rischia di vedersi “sequestrata” l’autovettura. Il fermo amministrativo é un atto della P.A. con il quale si blocca il bene mobile di un (presunto) debitore insolvente, quasi sempre l’automobile, e segue, di norma, al mancato pagamento di una “cartella esattoriale” entro i 60 giorni previsti dalla legge. Ricevere una cartella esattoriale significa che il “credito” che la P.A. vanta nei nostri confronti (ad. es. per una multa, o per il bollo auto o i contributi Inps) é stata “iscritta a ruolo” e quindi si é incaricato un soggetto esterno alla P.A., di riscuotere la somma (presuntivamente) dovuta. Dunque, una volta trascorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale da parte del concessionario, quest’ultimo può procedere al fermo dei c.d. beni mobili registrati del debitore, come p.e. auto e moto, e iscrive tale atto nei c.d. registri mobiliari, come, rimanendo al nostro esempio, al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Una volta sottoposto al fermo il mezzo non può circolare pena una multa salata e la confisca del mezzo stesso. Il veicolo sottoposto a fermo non può nemmeno essere rottamato. Come cancellare il fermo amministrativo? Ovviamente, il primo e più semplice modo é quello di pagare le somme dovute ed in tal caso il concessionario emetterà un provvedimento di revoca del fermo. Attenzione: sarà poi nostro onere andare al P.R.A. con il detto provvedimento e chiedere la cancellazione del fermo (corrispondendo le relative spese). Altro modo (certamente più incerto ed oneroso) consiste nel fare ricorso ed in tal caso sarà necessario rivolgersi ad un legale. Non mancano sentenze di annullamento del provvedimento di fermo per i più svariati motivi, come ad es. un vizio nella procedura o la notifica non eseguita a norma di legge. Una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite (la 10672 del 2009) ha stabilito che é possibile impugnare anche il preavviso di fermo. Ad ogni modo sarà opportuno consultare un legale al fine di valutare caso per caso il da farsi. I legali delle nostre sedi territoriali sono a Vostra disposizione per consigliarvi la migliore soluzione. Da ultimo, si segnala che il Decreto Legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303) che da attuazione alla riforma Brunetta (Legge 4 marzo 2009, n. 15) in materia di efficienza della pubblica amministrazione ha esteso l’azione di classe (c.d. class action) anche nei confronti della P.A. nei casi in cui essa agisca in conforme a standard qualitativi accettabili ovvero in violazione degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, o in omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali, quando ne derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di consumatori / cittadini.
Per maggiori informazioni :www.utelit.it
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