sabato 30 ottobre 2010

PATENTE DI GUIDA e CITTADINI STRANIERI

Sentenza G.I.P. Trento dd. 16/09/2010
Il cittadino straniero, che abbia conseguito la residenza anagrafica italiana, è tenuto entro un anno dall’acquisizione a convertire la propria patente di guida straniera con quella italiana.
L’art. 136 co.1 del Codice della Strada prevede la possibilità per i cittadini stranieri comunitari residenti in Italia di ottenere la conversione della propria patente di guida in quella italiana, senz’obbligo di dover sostenere nuovamente l’esame di abilitazione. La petente straniera viene restituita dalle Autorità italiane allo stato estero comunitario che l’ha rilasciata, mentre lo Stato Italiano provvede a rilasciare la nuova petente. Quanto precede vale anche per i cittadini stranieri non comunitari che abbiano ottenuto la residenza anagrafica in Italia, a condizione che tra l’Italia ed il paese straniero d’origine sussistano accordi bilaterali in tal senso.
L’art. 136 del Codice della Strada al 6° comma prescrive che il cittadino straniero comunitario o extracomunitario residente in Italia da oltre un anno, colto a circolare sulle strade italiane con una patente di guida o altro documento abilitativo straniero non più in corso di validità è sanzionato come se cicolasse senza patente italiana; il successivo 7° comma prevede invece che i cittadini stranieri con residenza anagrafica in Italia da oltre un anno colti a circolare con patente di guida o altro documento abilitativo ancora in corso di validità siano sanzionati come se circolassero con una patente di guida italiana scaduta di validità.
La differenza in termini di sanzioni non è lieve: limitandoci alle sanzioni principali guidare senza patente [art. 116 co.13 C.d.S.] comporta il pagamento di un’ammenda che varia da 2.257 a 9.032 euro e costituisce reato perseguibile d’ufficio di competenza del Tribunale penale in composizione monocratica; guidare con una patente di guida o altro documento abilitativo scaduto di validità [art. 126 ult. Comma C.d.S.] comporta viceversa un’ammenda più contenuta, variabile a 155 e 624 euro, oltre al ritiro della patente, ma non costituisce reato.
Fatte queste premesse, è il caso di esaminare la Sentenza pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari [di seguito G.I.P.] di Trento in data 16/09/2010 all’esito del giudizio svoltosi con rito abbreviato in cui era imputata una cittadina straniera extracomunitaria residente in Italica da oltre un anno, ma sprovvista della patente di guida italiana: la donna era stata colta a circolare esclusivamente con la patente di guida dello stato straniero d’origine ancora in corso di validità; ciò nonostante Le era stata comminata la sanzione più grave di guida senza patente anziché quella più lieve di guida con patente scaduta di validità.
Gli Agenti accertatori giustificavano la contravvenzione come sopra descritta sulla base di una circolare interna proveniente dal Ministero degli Interni, reinterpretativa dell’art.136 C.d.S.
Avverso la contravvenzione proponeva ricorso amministrativo il Legale della donna, sostenendo comunque che dovesse essere data prevalenza alla Legge e dunque al tenore letterale del Codice della Strada anziché ad una circolare del Ministero degli Interni: il Giudice di Pace di Cavalese [Tn] con la Sentenza n°26/2010 dd. 22/04/2010 in accoglimento dell’eccezione prospettata dal Legale, annullava parizialmente la contravvenzione, derubricandola da guida senza patente a guida con patente scaduta di validità.
Nel frattempo, però, la donna era già stata condannata in sede penale con decreto penale di condanna al pagamento della somma di € 1.200,00= per il reato penale sanzionato dall’art. 116 co.13 D. Lgs. 30/04/1992 n°285 e ss. mm. perché “colta a guidare il veicolo senza essere munita della patente prescritta in quanto mai conseguita, risultando residente in Italia da oltre un anno e titolare di una patente di guida extracomunitaria non convertibile.
Sulla scorta della Sentenza del Giudice di Pace il Legale della donna faceva opposizione al decreto penale di condanna assumendo che il fatto costituente reato non sussistesse, e dunque riproponendo l’eccezione dell’errata applicazione dell’art. 116 co.13 C.d.S. in realzione alla fattispecie in oggetto.
A conforto dell’opposizione al decreto penale di condanna, il Legale richiamava la nota Giurisprudenza di merito e di legittimità stante la quale “lo straniero residente in Italia da oltre un anno che circoli con patente di guida rilasciata dal paese di origine ancora in corso di validità è soggetto solo a sanzione amministrativa ricorrendo l’ipotesi prevista dall’art. 136 co.7 C.d.S. e non la fattispecie penalmente rilevante di guida senza patente” [cfr. Pretura Reggio Emilia dd. 05/02/1998; Cass. Pen. Sez. IV dd. 03/10/1997 n°2392; Cass. Civ. Sez. II dd. 09/01/2008 n°228; G.d.P. Pistoia dd. 02/04/2002 n°172; Cass. Pen. Sez. IV dd. 17/12/1998 n°3699; Ord. Trib. Riesame Vicenza dd. 07/10/1998].
Il processo penale si svolgeva dinnanzi al G.I.P. di Trento in unica udienza, all’esito della quale il G.I.P. in accoglimento della tesi difensiva e visto il precedente costituito dalla precedente Sentenza del Giudice di Pace di Cavalese [Tn] , assolveva l’imputata perché il fatto non sussiste.

Avv. Luca Conti [Avvocato del Foro di Trento].

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