"LA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETA' DI PERSONE RESTA DICHIARATIVA MA E'OPPONIBILE AI TERZI"
Art. 2495.
Cancellazione della società.
"Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".
Nozione: Tale articolo, sostituito dall’art 4, comma 1, del d.lg del 17 Gennaio 2003 , n.6, contirne una prescrizione che pare risolvere un annoso problema, ovvero quello relativo al momento in cui si verifica l’estinzione della società.
In tale norma si statuisce che la cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società, cosicchè eventuali creditori insoddisfatti potranno agire solo nei confronti dei soci.;stante la lettura dell’articolo in commento-secondo comma- dottrina (V.Salafia) e Giurisprudenza in merito, si può rilevare che la responsabilità dei liquidatori si fonda su un loro comportamento doloso o colposo, e presuppone che i creditori abbiano subito un danno per effetto di tale comportamento.
Prima della riforma , Dottrina e Giurisprudenza erano contrapposte sulla questione; ovvero sul momento in cui la società, avvenuta la cancellazione, potesse dirsi anche estinta. La giurisprudenza quasi unanime riteneva che la cancellazione, fosse presupposto necessario ma non sufficiente, la dottrina affermava invece essere la cancellazione presupposto sia necessario che sufficiente a determinare l’estinzione della società.
La riforma ha risolto il problema facendo coincidere il momento della cancellazione con quello della estinzione della società; estinzione che, tuttavia non dovrebbe avere efficacia nel caso di agire doloso dei liquidatori.
Massima sentenza Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Sent.n 4060 del 12 gennaio 2010)
“La disciplina della cancellazione delle iscrizioni al registro delle imprese delle società di capitali e cooperative, recata dall’articolo 2495 c.c. è stata innovata dall’art. 4 del D.lgs 17 Gennaio 2003 n n, norma ultrattiva, nel senso di prevedere alla sua entrata in vigore(1°Gennaio 2004) l’estinzione di tali società cancellate per il passato (prima del 1°Gennaio 2004) con decorrenza da tale data, e posteriormente a decorrere dalla data della sua cancellazione, determinante l’estinzione della socierà, e con il conseguente capovolgimento della linea interpretativa assunta anteriormente all’introduzione della novella, che invece individuava la natura dichiarativa nella cancellazione dal registro delle imprese.
Per le Società di persone, ferma restando la natura della cancellazione dal registro delle imprese, per analogia iuris, è da ritenere estendibile all’intero titolo V delle società del libro V del codice civile la novella introdotta all’art.2495 c.c dall’articolo 4 del Dlgs 17 Gennaio 2003 n 6, con la conseguenza che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese, risultandone desumibile l’estinzione, si rende opponibile ai terzi negli stessi limiti temporali indicati per la perdita della personalità delle società di capitali e cooperative oggetto della riforma.”
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