Al Ministro dell’ Economia e delle Finanze
On.Le Giulio Tremonti
Via XX Settembre
O0100 Roma
Al Presidente di Equitalia Polis
Avvocato Renato Manzini
Napoli.
e.p.c. On.Le Presdidemte
della Camera dei Deputati
Dott. Gianfranco Fini
Palazzo Montecitorio
R O M A
LETTERA APERTA
Oggetto:Proposte di intervento di tema di politiche di riscossione dei crediti erariali
Sig. Ministro On.le Tremonti
Sig. Presidente Avv. Manzini
Il vertiginoso aumento di procedure esecutive per la riscossione dei crediti di imposta registrato negli ultimi anni, ha creato un notevolissimo aggravio per i consumatori italiani che Utelit Consum non ha mancato di registrare con allarmante regolarità..
La costante monitorazione del fenomeno permette di individuare due ragioni all’origine del fenomeno. In primo luogo la condivisibile politica di maggior rigore fiscale imposta ai governi nazionali dai vincoli di bilancio europei. Ciò ha reso necessario un mutamento delle tecniche di riscossione rispetto al passato (anche) attraverso la creazione di appositi Enti di riscossione e la sottrazione di tale attività al sistema bancario.
In secondo luogo la gravissima crisi internazionale che ha colpito il nostro paese, e i contribuenti, piccoli imprenditori e consumatori, indifferentemente.
La convergenza di questi due fattori, è all’origine di una gravissima situazione di disagio di numerosissimi cittadini, che impone al governo un intervento deciso volto a valorizzare gli strumenti di elasticità che la normativa vigente aveva previdentemente creato al fine di evitare che il raggiungimento della finalità di efficienza della politica tributaria, potesse compromettere il rapporto tra il contribuente e la Repubblica, ed in subordine, rende imprescindibile una rivisitazione di quell’impianto legislativo cha ha in alcuni punti mostrato, alla prova dei fatti, eccessive rigidità.
Una fattiva collaborazione a livello istituzionale e associativo è, su un piano parallelo, altrettanto indispensabile per favorire sinergie tra cittadini consumatori e Stato, in grado di generare fenomeni virtuosi a livello contributivo.
■Quanto al primo dei due aspetti Utelit Consum chiede, ai sensi dell’art. 19-bis del DPR 29/9/1973 N. 602 e dell’art. 7 del D.lgs. 26/2/1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998 n. 337) che il Ministero competente voglia disporre la sospensione del pagamento a causa dei menzionati motivi eccezionali assolutamente in grado, a nostro avviso, di alterare lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti nel pieno spirito della normativa vigente.
■Tale intervento dovrà essere affiancato (pena una sostanziale limitazione delle sue funzionalità operative) dall’apertura di un tavolo di conciliazione con l’Ente della riscossione per addivenire alla stipula di un protocollo d’intesa riguardo il rispetto di criteri di correttezza nella realizzazione dell’attività di riscossione (da sottrarre al clima di draconiano rigore degli ultimi anni), e la predisposizione di strumenti informativi indispensabili al fine di garantire che tale cambio di politica tributaria a livello statale si realizzi in un rapporto di fattiva collaborazione con il consumatore-contribuente privilegiando la rilevanza costituzionale che le politiche tributarie assumono. Caratteristica che rende inadeguato un clima di netta contrapposizione tra cittadino e Stato, dovendo viceversa privilegiarsi procedure di adempimento spontaneo dell’obbligazione tributaria.
E’ del tutto singolare a questo proposito, che tutti i governi succedutisi nelle ultime decadi, abbiamo a più riprese sottolineato l’imprescindibilità di una riduzione del carico fiscale, contribuendo nei fatti ad inasprire le procedure di riscossione, in alcuni casi spingendo sino al parossismo tali effetti.
Appare difficile come possano conciliarsi tali obiettivi con le numerosissime procedure di fermo amministrativo cui sono sottoposti molti consumatori per un semplice ritardo o dimenticanza nel pagamento.
Un intervento in tal senso è l’unica strada per evitare che il costo sociale del mutamento delle politiche tributarie ricada esclusivamente sui consumatori.
Altrettanto imprescindibile è un intervento a livello legislativo volto ad adeguare la normativa di riferimento all’evoluzione interpretativa elaborata dalla Suprema Corte di Cassazione.
Intervento che, nel rispetto delle medesime direttive menzionate andrebbe articolato secondo tale impostazione:
■Riconoscere la natura di diritto soggettivo potestativo perfetto al potere del contribuente di chiedere la rateizzazione in base al disposto di cui all’art. 19 DPR 29/9/1973 così adeguandone il testo normativo all’interpretazione fornitane dalla sentenza n. 20778/2010 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, mediante la sostituzione delle parole “può concedere” con “è tenuto a concedere”.
■Abrogazione del comma 3 lettere a, b, c del medesimo articolo 19 e sua sostituzione con le seguenti parole: “Il contribuente ha facoltà in caso di mancato pagamento della prima rata di richiedere una ulteriore rateizzazione nel termine di due mesi dalla scadenza della prima, e per un massimo di ulteriori 60 rate. L’agente della riscossione è tenuto a concedere tale rateizzazione qualora ricorrano gravi motivi o nei casi in cui il mancato pagamento sia dovuto a causa non imputabile al contribuente; dovendo in tutti gli altri casi motivare il suo diniego esclusivamente evidenziando le ragioni che inducono a qualificare come esclusivamente dilatoria la seconda richiesta di rateizzazione”.
“In caso di mancato pagamento di rate successive alla prima, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente salvo per il termine di rateizzazione ridotto a 30 rate ulteriori”.
■Aggiunta al primo comma dell’art. 59 delle parole “anche non patrimoniali” al fine di connotare in chiave esclusivamente sanzionatoria il risarcimento del danno che diverrebbe una vera e propria pena privata con effetto deterrente di eventuali condotte contra legem da parte del competente ufficio della riscossione.
■Aggiunta all’art. 86 dell’inciso “ad eccezione che esso costituisca l’unico bene mobile registrato finalizzato al soddisfacimento delle esigenze della vita familiare o quotidiana del contribuente. Nel qual caso non è possibile procedere a fermo”.
In attesa di cortese riscontro e magari esseri auditi si coglie l’occasione per porgere deferenti Ossequi.
Utelit Consum
Il Presidente NazionaleRocco Monaco
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