martedì 21 giugno 2011

FUSIONE DI SOCIETA'


Riporto delle perdite fiscali e bilancio ante fusione :

Una s.p.a., che ha proceduto prima all'acquisto e successivamente alla fusione per incorporazione di un'altra s.p.a., per consolidare la propria posizione sul mercato, constatata l'esistenza di perdite fiscali riportabili ex art. 84 Tuir, in regime di consolidato fiscale nazionale, interpella l'Agenzia delle Entrate per chiedere se "il patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio", da considerare ai sensi dell'art. 172, comma 7, Tuir sia l'ultimo bilancio chiuso e approvato prima della delibera di fusione, oppure quello dell'ultimo esercizio chiuso prima della stipula dell'atto di fusione e della sua efficacia giuridica, ancorché approvato successivamente. I tecnici dell'Agenzia, discostandosi dall'opinione della società istante che predilige la prima ipotesi, propendono per la seconda effettuando una lettura logico-sistematica dell'art. 172, comma 7, Tuir, che disciplina il riporto delle perdite fiscali pregresse delle società che partecipano ad operazioni di fusione, al fine di contrastare fenomeni elusivi consistenti nella compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali delle c.d. "bare fiscali" (società prive di capacità produttiva) con i redditi imponibili di altre società che partecipano all’operazione straordinaria. Per "ultimo bilancio" deve intendersi quello relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, sebbene non ancora approvato a quella data. Il patrimonio netto deve essere rettificato per tenere conto dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi che precedono la data cui si riferisce il bilancio o la situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater cod. civ.
(Ris. Ag. Entrate 9.05.2011, n. 54 - Istanza di interpello ordinario presentata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000. Fusione di società (art. 172, comma 7, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Diritto e pratica delle Società)









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