martedì 21 giugno 2011

Segnalazione certificata di inizio attività "SCIA"



L’entrata in vigore del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, noto come “decreto sviluppo”, ha esteso l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) anche al settore degli interventi edilizi prima oggetto di denuncia di inizio attività (DIA).
Si ricorderà che la legge del 30 luglio 2010, n. 122, di conversione al D.l. 78/10 (c.d.maxiemendamento), tra le diverse ed articolate novità introdotte alla sua versione originaria, all’art. 48 quater, aveva riscritto l’art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, riguardante la c.d. dichiarazione di inizio attività (DIA).
Tuttavia, contemporaneamente al vigore della richiamata riforma, erano stati manifestati orientamenti contrastanti circa il campo di applicazione della richiamata SCIA.
In particolare il dibattito era incentrato sulla possibilità di estendere la riforma anche al settore edilizio, ritenendo sostituita non solo la dia (dichiarazione di inizio attività) di cui al citato art. 19 della legge 241/90, ma anche la dia (denuncia di inizio attività) di cui all’art. 22 del Dpr 380/2001.
Sul punto era intervenuta la nota esplicativa del Ministero per la semplificazione normativa, pubblicata il 16 settembre 2010, la quale riteneva che la “nuova” SCIA doveva ritenersi applicabile anche al settore degli interventi edilizi. Tuttavia, nonostante tali chiarimenti e considerato il dato letterale, il dubbio restava e veniva manifestato anche dal Consiglio di Stato che, con ordinanza del 5 gennaio 2011 n. 14, aveva rilevato il dubbio applicativo. Come anticipato, il c.d. decreto sviluppo, all’art. 5 incide sul tema e prevede definitivamente l’estensione della SCIA agli interventi edilizi: la norma già nelle battute iniziali chiarisce che uno degli obbiettivi che intende perseguire è la “estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);”.
In dettaglio, viene dapprima aggiunto il comma 6 bis dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che “Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.”.Il decreto sviluppo chiarisce inoltre che “Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.”
(Fonte documento Professionisti e imprese 24)

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