martedì 28 giugno 2011

La liberazione dai debiti residui: l'esdebitazione

La riforma della legge fallimentare operata da prima con il D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e di recente con il DLgs. 12 settembre 2007, n. 169, è intervenuta sul mercato con l'obiettivo di fondo di conservare i mezzi organizzativi dell'impresa, assicurandone ove possibile la sopravvivenza, o comunque garantendo patrimonialmente i creditori attraverso il risanamento e il trasferimento a terzi delle strutture aziendali.
In quest'ottica di fondo il legislatore non ha piu un approccio sanzionatorio con il fallito e, anzi, ravvisa la necessita di proteggerlo dall'aggressione perpetua dei creditor i, ma cio solo
qualora il medesimo fallito abbia assunto un comportamento corretto nei confronti della procedura.
In questo modo il protagonista passivo della procedura fallimentare e anche incentivato a mantenere una condotta virtuosa e collaborativa nel corso della procedura fallimentare.
Proprio in questo percorso entra in gioco l'istituto dell'Esdebitazione Fallimentare.
L'istituto della esdebitazione consiste nella definitiva liberazione del debitore "fallito", persona fisica, da tutti i debiti rimasti non pagati nei confronti dei creditori concorsuali dopo la chiusura del fallimento.
L'esdebitazione consente di recuperare la capacita di svolgere un'attivita economica da parte del fallito, e cio con l'azzeramento di tutte le posizioni debitorie fallimentari.
L'istituto dell'esdebitazione consente una sorta di limitazione della aggredibilita ad oltranza dei beni del fallito da parte dei creditori del fallimento, e cio quando vi e stata una gestione responsabile e corretta di colui che ha subito il tracollo finanziario in unione ad un livello di minimo ristoro dei creditori.
Piu precisamente, con l'introduzione dell'istituto dell'esdebitazione si limita una volte per tutte che i beni del fallito siano aggredibili senza limiti di tempo.
Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:
1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
3) non abbia violato le disposizioni di cui all’articolo 48;
4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all’esito di quello penale.
Resteranno esclusi dall’esdebitazione ai sensi del 3°comma dell’art.142 L.f.:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonchè le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.



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