Il Pegno e l'usufrutto di quote di società a responsabilità limitata possono essere costituiti solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.
Per questi atti, dunque, non si può applicare la procedura, applicabile, invece, all'atto di cessione di quote di Srl, prevista all'articolo 36, comma 1-bis, del Dl 112/2008 (convertito dalla legge 133/2008), ovvero l'atto informatico sottoscritto dai contraenti con firma digitale non autenticata e poi depositato al Registro delle imprese a cura di un intermediario abilitato in base all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 340/2000.
È quanto stabilito dalla nota n. 0127447, datata 5 luglio 2011, del ministero dello Sviluppo economico (Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, divisione XXI - Registro delle Imprese) in risposta a una richiesta della Camera di Commercio di Treviso (n. I0229 del 10 febbraio 2011).
Il Ministero argomenta la sua opinione rilevando che l'articolo 36, comma 1-bis, del Dl 112/2008, fa riferimento agli atti «di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile» (e quindi agli atti di trasferimento della partecipazione al capitale della Srl), mentre gli atti istitutivi del diritto di usufrutto e di pegno non sono contemplati nell'articolo 2470, ma nell'articolo 2471-bis.
Si pone dunque il tema se applicare, in via analogica, anche alle fattispecie previste dall'articolo 2471-bis (il pegno e l'usufrutto di azioni) la norma dell'articolo 36, comma 1-bis, del Dl 112/2008, che consente di effettuare il trasferimento di quote di Srl mediante atto informatico corredato dalla firma digitale dei contraenti (non autenticata da notaio), facendo poi carico a un commercialista di depositare l'atto informatico al Registro delle imprese.
La risposta del Ministero, su questa applicazione analogica dell'articolo 36, comma 1-bis, del Dl 112/2008, agli atti portanti costituzione di usufrutto e di pegno, è stata però negativa, in base alla considerazione che la norma prevista dall'articolo 36, comma 1-bis, del Dl 112/2008, è da qualificare come "eccezionale" e, pertanto, per regola generale (esplicitata nell'articolo 14 delle disposizioni preliminari al Codice civile) non suscettibile di interpretazione analogica.
Secondo il Ministero, infatti, mentre il deposito al Registro imprese di un atto redatto nella forma notarile è conforme alle ordinarie regole di tenuta e di gestione del Registro (l'articolo 11, comma 4, Dpr 581/1995 prescrive la forma notarile per gli atti da introdurre nel Registro), il deposito di un atto informatico con firma digitale non autenticata è una fattispecie eccezionale, perchè in questo caso si ha «una presunzione semplice di appartenenza dello scritto al sottoscrivente, vincibile con qualsiasi mezzo di prova». Se invece la firma digitale fosse autenticata, si avrebbe «una presunzione di appartenenza dello scritto al sottoscrivente vincibile solo con querela di falso».
«Sembra evidente», conclude dunque il Ministero, «che solo tale ultima procedura è in grado di garantire il rispetto del principio di autenticità degli atti soggetti ad iscrizione che regge il regime di pubblicità del registro delle imprese». Di qui, pertanto, la ritenuta eccezionalità dell'articolo 36, comma 1-bis, del Dl 112/2008 e la insuscettibilità della sua applicazione analogica oltre l'alveo dell'articolo 2470 del codice civile e, in particolare, agli atti costitutivi del pegno e dell'usufrutto su quote di partecipazione al capitale sociale delle Srl.
Da notare, infine, che il Ministero, in un inciso del suo ragionamento, ritiene ancora «oggi controversa» la questione se anche l'atto recante trasferimento di quote di Srl debba recare l'autentica notarile, sulla quale si sono registrati i noti interventi del Tribunale di Vicenza (21 aprile 2009) e del Tribunale di Grosseto (31 luglio 2009).
(Notizia tratta dal Sole24ore di A.Busani)
Nessun commento:
Posta un commento