domenica 25 luglio 2010

Cassazione :Sentenza 15 Aprile 2009, n 8941



SUCCESSIONE EREDITARIA-TESTAMENTO-CONDIZIONE DI CONTRARRE MATRIMONIO-ILLICEITA'

E' illecita in quanto contraria all'esplicazione della libertà matrimoniale, la condizione che subordini l'efficacia di una disposizione testamentaria alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio;pertanto essa si considera come non apposta, tarnne ch eabbia rappresentato l'unico motivo ad indurre il testatore a disporre, ipotesi nella quale deve considerarsi nulla la disposizione testamentaria.
Con tale Sentenza La Suprema Corte ha dichiarato la illiceità, in virtù dell'articolo 634 del codice civile, della condizione di contrarre matrimonio, cui il testatore aveva subordinato un trattamento di maggior favor, trattandosi di condizione in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico.
A questo proposito rappresenta una novità il fatto che la Cassazione oltre agli articoli 2 e 29  Cost, abbia richiamato espressamente l''articolo 16 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 12 della convenzione europea dei diritti dell'uomo  e l'articolo 9 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea.

FONTE: foro it.

Nessun commento: