sabato 31 luglio 2010

consigli pratici : il testamento olografo

 COME SCRIVERE LE PROPRIE VOLONTA’
Nonostante il tema non sia dei più piacevoli, ne di facile comprensione per chi del “mestiere” non è, credo sia utile a tutti trattare tale argomento , cercando con una terminologia il più semplice e chiara possibile, di agevolare tutti quelli che vorrebbero disporre delle proprie volontà senza dover ricorrere per vari motivi, al parere di un esperto. Ognuno di Noi però ha la propria situazione patrimoniale e familiare diversa da un altro; pensare quindi di esaurire e chiarire tutti i dubbi di chi si appresta a redigere un testamento in questa breve trattazione, sarebbe alquanto difficile . Per questo vorrei sottolineare che un testamento corretto , permetterebbe di evitare ai vostri eredi la dolorosa esperienza di eventuali futuri spiacevoli litigi; quindi al fine di ricevere maggior tutela e poter disporre dei propri beni secondo il proprio volere ,ma soprattutto in base ai proprio patrimonio e al proprio nucleo familiare, è consigliabile rivolgersi sempre per qualsiasi incertezza ad un esperto del settore.I
COSA E' UN TESTAMENTO?
Il testamento è un atto di ultima volontà che produce effetti -giuridici- solo dal momento della morte del testatore.

Non è’capace di testare art.591 cc :

1) chi non abbia compiuto la maggiore età,;
2) chi è stato interdetto per infermità di mente
3) chi ,pur non interdetto, si provi essere stato, per qualsiasi causa anche transitoria, incapace di intendere e volere, nel momento in cui fece testamento .
Il testamento deve essere una espressione delle ultime volontà del testatore, quindi può essere revocato o modificato in ogni momento; per esempio questo può avvenire con la stesura di un nuovo testamento, nel quale poi espressamente si dichiarerà di revocare il testamento fatto precedentemente. Naturalmente un testamento può essere anche semplicemente distrutto.
Chiariamo brevemente il concetto di eredità:
l’eredità è il patrimonio di un individuo persona fisica, che a causa della sua morte, passa nella titolarità giuridica di un altro soggetto in virtù di una successione a causa di morte. L’eredità può essere trasmessa ai perenti (o estranei) come disposto nel testamento, oppure in assenza di questo, secondo quanto stabilito per legge (successione legittima). Nel caso in cui una persona non esprima nessuna volontà nel testamento ,i suoi eredi verranno individuati direttamente dalla legge; In questo caso si ha la successione legittima (o per legge).
Il Codice civile indica una serie di soggetti (“eredi legittimi”) che subentreranno nell’eredità e li individua nel coniuge e nei parenti del defunto stesso, a partire da quelli di grado più stretto fino ad arrivare, il loro mancanza o rinuncia, a quelli di grado assai remoto, ma comunque non oltre il sesto. Chi invece intende regolare la propria successione secondo la sua specifica volontà, può farlo redigendo un testamento. In questo caso si ha la successione testamentaria.
La legge prevede tre tipi di testamento : quello olografo, quello segreto e quello pubblico.
Questa sezione è dedicata al testamento olografo;
Questo è un atto scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore; deve essere compilato a mano e non vale quindi se scritto a macchina o con carattere stampatello. Presenta il vantaggio,della comodità potendolo redigere da soli e della segretezza assoluta, non dovendo rivelare il suo contenuto neanche al proprio Notaio di fiducia, ma gli svantaggi sono numerosi; questi svantaggi , come accennavo precedentemente, sono dati dal pericolo di soppressioni, alterazioni o smarrimento, è meno sicura l’autenticità ed inoltre, in confronto con il testamento pubblico, (quello redatto sempre secondo le proprie volontà ma dal Notaio) spesso si notano difficoltà interpretative delle disposizioni del testatore, non essendo redatto da un tecnico .
Uno dei maggiori problemi nella redazione di un Testamento (OLOGRAFO) scritto senza alcun “aiuto” e il “non dare a Cesare ciò che è di Cesare”. Cosa significa questo: il testamento permette sì ad una persona di disporre dei propri beni come desidera e a favore di chi vuole (parenti o estranei) ma sempre nel rispetto delle “quote di riserva spettanti ai legittimari”. Analizziamo il significato di quest’ultima affermazione: la legge (art.536 cc) riserva ad una categoria di soggetti chiamati “legittimari” una quota di eredità (o altri diritti); il legittimario è un soggetto erede al quale la legge riserva una parte di eredità, pur contro una volontà espressa del testatore. Per la legge sono legittimari: 1)i figli legittimi -concepiti durante il matrimonio, ossia nato da 300 giorni prima del matrimonio a 180 giorni dopo il matrimonio- ; 2) figli naturali -concepiti da due persone non unite in matrimonio fra loro ma poi riconosciuto da uno o entrambi i genitori- ;3) ascendenti legittimi - genitori, nonni-(solo nel caso in cui il testatore non abbia discendenti legittimi o naturali); ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati (questi sono i figlio naturali poi riconosciuti; quindi ci si riferisce ai figli nati fuori dal matrimonio ma da genitori che successivamente si sono sposati) e gli adottivi (ovvero adottati minorenni che instaurano un rapporto di parentela con la famiglia di chi lo ha adottato).
Continuando a discorrere sul testamento olografo , ribadiamo che esso corrisponde alla più agevole forma di espressione della volontà di chiunque desideri disporre per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Il carattere saliente del testamento olografo è la cd olografia; essa consta della scritturazione per intero di mano del testatore. Questa scritturazione può essere effettuata attraverso qualsiasi strumento idoneo: una penna ,un pezzo di gesso ecc, e il supporto cui scrivere le proprie volontà può corrispondere a materiale di vario genere come il legno ,la carta .

Ricapitolando:

Requisiti essenziali ai fini della validità del testamento olografo sono:

L'autografia: il testamento deve essere scritto di pugno dal testatore;
La data:indicare nel testamento il giorno , mese e anno.
Sottoscrizione: consta di solito dell’apposizione del proprio nome e cognome ,ma è valida anche la firma con uno pseudonimo o con un vezzeggiativo, (se la persona era conosciuta in quel modo). L’importante è che la sottoscrizione renda possibile con certezza l’identificazione della persona che ha scritto il testamento. Il testatore non sarà obbligato a comunicare a nessuno di avere fatto un testamento olografo. Questo potrà essere conservato a cura del testatore stesso oppure consegnato in deposito ad persona di fiducia come ad esempio ad un Notaio.
Qualora si decidesse di depositare il testamento presso un Notaio, sarà egli stesso ad eseguirne la pubblicazione . L’unica ragione per la quale i testatori depositano il proprio testamento olografo presso un Notaio, è la paura che il proprio testamento possa essere smarrito o sottratto.

Nessun commento: