sabato 31 luglio 2010

Sintesi Diritti Reali n 1


PROPRIETA' E LIMITI

Il codice si astiene dal dare la definizione di diritto di proprietà limitandosi a delimitare il suo contenuto è da stabilire i poteri del proprietario.
La proprietà è il diritto reale che ha per contenuto la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno , esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Caratteri del diritto di proprietà:
A) Pienezza
B) Esclusività
C) Elasticità
D) Imprescrittibilità


A) PIENEZZA ED ESCLUSIVITÀ


La facoltà di godimento del proprietario comprende tutte le forme di utilizzazione delle cose; egli può, disporre delle cose in senso giuridico e materiale.
A seguito dell'evoluzione che ha avuto l'istituto in commento, il diritto di proprietà è pieno ed esclusivo ma non più assoluto; si scontra con dei limiti che però sono da intendersi sì negativi ma anche positivi.
I limiti legali della proprietà possono essere divisi in due categorie:


1. i limiti posti dalla legge nell'interesse pubblico;
2. i limiti posti dalla legge nell'interesse privato.


1. Per comprendere la natura dei limiti posti nell'interesse pubblico occorre richiamare un articolo della Nostra Costituzione; l’art.42 assegna alla proprietà anche una funzione sociale: la proprietà del singolo può essere parzialmente o totalmente sacrificata per realizzare un interesse pubblico.
Ad esempio il codice ed alcune leggi speciali prevedono alcuni istituti attraverso i quali realizzare la funzione sociale; in particolare si ricordano:


 l'espropriazione per pubblica utilità, articolo 834 cc;
 la requisizione, articolo 835;
 la disciplina della proprietà edilizia articoli 869-872;
 la disciplina della proprietà fondiaria art.840.


2. limiti posti nell'interesse privato.
Questi regolano i rapporti tra proprietà vicine e conflitti nascenti dalle stesse facoltà di godimento del bene ad esempio:
 le distanze tra le costruzioni artt.873-899 cc;
 le luci, artt.900-907 cc;
 le acque artt. 909-921 cc;
 stillicidio artt.908.
La Nostra Costituzione riconosce e disciplina il diritto di proprietà individuale; essa ha accolto e disciplinato il concetto della funzione sociale come scopo della proprietà sotto la prevalente influenza della dottrina ideologica cristiano-sociale.
Per quanto concerne il significato di “funzione sociale” (di cui al sopra citato articolo 42 comma due della Costituzione) secondo TRIMARCHI questa va intesa con riferimento sia alle esigenze di efficienza economica , sia all'esigenza di instaurare più equi rapporti sociali. Al fine di adeguare il regime giuridico della proprietà alla sua funzione sociale, la legge può sottrarre al proprietario alcune facoltà, può imporre trasferimenti coattivi ,oneri e obblighi .
Secondo GALGANO , invece la funzione sociale va riferita non alla proprietà privata come diritto reale sulle cose, ma alle stesse cose oggetto del diritto di proprietà privata.
La proprietà è la massima espressione dei diritti reali, un modello rispetto al quale tutti gli altri diritti si qualificano come limitati.
Quello che poi distingue principalmente la proprietà dagli altri diritti è la pienezza del diritto. L'articolo 832, attribuisce infatti al proprietario ogni facoltà che non sia esclusa dall'ordinamento, tanto per il godimento della res, quanto per la disposizione del diritto.


2) ELASTICITÀ
E’ intesa come attitudine a riespandersi quando vengono meno i limiti che la comprimevano.
3) ESCLUSIVITÀ
Altro carattere della proprietà è l'esclusività del diritto; il proprietario ha il potere di escludere gli altri dal godimento della cosa.
4) IMPRESCRITTIBILE
Ultimo carattere del diritto di proprietà è l’imprescrittibilità; tale carattere risulta dall'art. 948 terzo comma. Il diritto di proprietà non si estingue per il non esercizio; il diritto di proprietà è perpetuo non al limiti di tempo e non si estingue per prescrizione.


 i limiti  fin ora trattati sono due:


  • quelli nell'interesse pubblico posti quindi a tutela di interessi generali;
  • limiti dell'interesse privato stabiliti dalla legge e poste a tutela di interessi particolari.
Ancora un ulteriore limite è quello del "divieto di atti emulativi": questo divieto è prospettato dall'articolo 833; si tratta di un divieto in base al quale il proprietario non può fare a i quali non abbiano altro s'un poco che quello di nuocere o recare molestia ad altri. Il fondamento di questo divieto è il principio dell'abuso del diritto.


gli atti emulativi si hanno quando concorrono due elementi :
1 elemento oggettivo: la mancanza di utilità per il proprietario


2 elemento soggettivo: intenzione di nuocere o a recare molestie ( cd animus nocendi)
l'Atto emulativo consiste in un atto di esercizio del diritto di proprietà compiuti con il solo ed esclusivo scopo di infastidire gli altri cosiddette “Finalità pregiudizievole”; Quest'ultima è intesa dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalente come animus nocendi, ciòè intenzione dolosa di recare ad altri il danno.
L'Opinione prevalente vede dell'intenzione dolosa l'elemento costitutivo della fattispecie dell'atto di emulazione, ove la prova è a carico del soggetto danneggiato.(Gambaro)
E’preferibile l'opinione di chi (Salvi) intende l’inutilità dell'atto come mancanza di un interesse oggettivamente apprezzabile per il suo compimento.
È un atto emulativo ad esempio piantare gli alberi sul proprio fondo ad una distanza legale descritta all’articolo 892 cc, ma con il solo ed esclusivo scopo di impedire la vista del Panorama al vicino.
Contro questi tipi di atti sarà possibile esperire un'azione di risarcimento del danno oppure di un'azione inibitoria.

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