lunedì 9 agosto 2010

INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE: “LO SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI MEDIANTE CONFERIMENTO”

MASSIMA
“Le disposizioni dettate dall’art.177, comma 2, del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 si
applicano anche ai conferimenti di partecipazioni in una società posti in essere da
soggetti già partecipanti, direttamente o indirettamente, alla società conferitaria e che,
prima del conferimento, abbiano posseduto il controllo, diretto o indiretto, della società
partecipata, poi trasferito alla conferitaria in seguito al conferimento stesso.”
A TITOLO INFORMATIVO SI RIPORTA LA CIRCOLARE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE N. 33/E DEL 17 giugno 2010
L’articolo 177, comma 2, del TUIR1, disciplina lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento attraverso cui la società conferitaria acquisisce (ovvero integra in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) il controllo di diritto, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numero 1, del codice civile, della società le cui quote partecipative sono “scambiate”.
Più in particolare, ricorrendo specifici requisiti, le azioni o quote ricevute (in cambio dal soggetto conferente) a seguito dei predetti conferimenti di partecipazioni sono valutate (ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente stesso) in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento medesimo.
La disciplina in commento (a differenza del modello degli scambi intracomunitari) non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, bensì prevede un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cd. “regime a realizzo controllato”).
Ne consegue che i riflessi reddituali dell’operazione di conferimento in capo al soggetto conferente sono strettamente collegati al comportamento
“Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.
In altre parole, l’aumento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria - connesso, a sua volta, al valore di iscrizione della partecipazione da parte della conferitaria medesima - per un ammontare superiore al valore fiscalmente riconosciuto, in capo al conferente, della partecipazione conferita, comporta per quest’ultimo l’emersione di una plusvalenza pari alla differenza tra il valore della partecipazione iscritto dalla conferitaria (i.e., l’aumento di patrimonio netto operato dalla medesima) e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione scambiata. Viceversa, nell’ipotesi in cui la conferitaria iscrivesse la partecipazione ad un valore inferiore a quello fiscalmente riconosciuto presso il conferente (aumentando, pertanto, il proprio patrimonio netto per un ammontare inferiore al valore fiscalmente riconosciuto, in capo al conferente, della partecipazione conferita), il conferente medesimo realizzerebbe una minusvalenza.
Applicando tale criterio può, quindi, non emergere alcuna plusvalenza o minusvalenza qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risultino pari all’ultimo valore fiscale - presso il socio conferente- delle partecipazioni conferite (cd. “neutralità indotta”).
L’imponibilità ovvero la sostanziale neutralità fiscale, in capo al conferente, delle operazioni di conferimento disciplinate dal comma 2 dell’articolo 177 del TUIR è, dunque, connessa al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.
La norma in commento riproduce in buona parte la disciplina contenuta nell’articolo 5 del Decreto Legislativo 8 ottobre 1997 n. 358 (abrogato dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2003 n. 344), salvo le necessarie integrazioni dovute al coordinamento con i nuovi istituti della riforma fiscale del 2004 (in particolare, con l’istituto della “participation exemption”) e l’estensione - ad opera del Decreto Legislativo 18 novembre 2005, n. 247 (cd. “decreto correttivo Ires”) - della disciplina in commento ai conferimenti effettuati da persone fisiche non imprenditori, al fine di eliminare la divergenza precedentemente esistente - per quanto riguarda l’ambito soggettivo di riferimento - tra normativa domestica e normativa comunitaria.
In riferimento all’estensione dell’ambito soggettivo, la relazione illustrativa al citato provvedimento legislativo del 2005 precisa che “In particolare, con riguardo alle disposizioni che hanno, invece, effetti sostanziali, si evidenzia la modifica introdotta all'art. 177, comma 2, che intende eliminare la divergenza esistente, per quanto riguarda l'ambito soggettivo, tra normativa domestica e normativa comunitaria in tema di scambio di partecipazioni mediante conferimenti. Perseguendo tale obiettivo, viene estesa la possibilità di effettuare scambi domestici con i criteri di cui al citato comma 2 anche ai soggetti conferenti non esercenti attività d'impresa, così come previsto dalla normativa concernente gli scambi comunitari”.
La disciplina domestica, nel recepire quella comunitaria, non statuisce un regime di piena neutralità per gli scambi azionari attuati mediante conferimento (a differenza di quelli attuati mediante permuta, disciplinati dal comma 1 del medesimo articolo 177, del TUIR), bensì considera questi come atti realizzativi, prevedendo un particolare criterio di determinazione del “valore di realizzo” in capo al conferente.
Tale differente trattamento trova la relativa spiegazione nella relazione illustrativa all’articolo 5 del D.Lgs. n. 358/1997, che così motiva l’impostazione prescelta con riferimento allo scambio attuato tramite conferimento: “Con il comma 2, vista la difficoltà di stabilire la continuità dei costi tra il conferente ed il conferitario, si è esteso agli scambi di azioni o quote il meccanismo di determinazione della plusvalenza basato sul valore iscritto dalla conferitaria. La plusvalenza per il soggetto conferente sarà conseguentemente determinata in base alla differenza tra tale valore e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote”.
In proposito, si osserva che sia la lettera della norma che la ratio della stessa (di matrice comunitaria2) si disinteressano degli eventuali rapporti partecipativi o di gruppo sussistenti tra soggetti conferenti e società conferitaria, con la conseguenza che - al ricorrere dei requisiti previsti - la disciplina recata dal comma 2, dell’articolo 177 del TUIR appare destinata tanto alle operazioni di scambio che attuino un’aggregazione di imprese tra soggetti terzi quanto alle operazioni realizzate all’interno dello stesso gruppo per modificare gli assetti di governance.
Infatti, giova osservare come con l’operazione di scambio di partecipazioni in questione - al pari delle altre operazioni di riorganizzazione aziendale - non si realizzi alcun salto d’imposta e venga sempre rispettato il principio generale di simmetria tra le posizioni dei conferenti e quella della conferitaria, da un lato, e quello di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti in capo ai soggetti coinvolti, dall’altro, anche nell’ipotesi in cui la società conferitaria incrementi il proprio patrimonio netto per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni presso i soggetti conferenti.
In tale ultima ipotesi, infatti, i soggetti conferenti, a fronte delle partecipazioni detenute nella società scambiata, trasferite mediante conferimento, ottengono partecipazioni della società conferitaria aventi il medesimo valore fiscale delle prime.
Tutto ciò premesso, a maggior precisazione di quanto espresso con le risoluzioni n. 57/E del 22 marzo 2007 e n. 446/E del 18 novembre 2008, si ritiene che l’operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento, autonomamente valutata, costituisce oggetto di un’apposita e “speciale” disciplina tributaria in virtù della sua matrice comunitaria e del suo carattere “riorganizzativo” (i.e., consentire ad una società di acquisire - ovvero incrementare in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario - il controllo di un’altra società), rilevante per l’incidenza sugli assetti del controllo societario
Ne deriva, pertanto, che il regime disciplinato dal più volte nominato articolo 177, comma 2 è posto su un piano di pari dignità con la disciplina di cui all’articolo 9 del TUIR rispetto alla quale trova applicazione alternativa, in presenza dei presupposti di legge.
Naturalmente - in presenza di operazioni strumentalmente realizzate al precipuo fine di ottenere un vantaggio fiscale da considerarsi indebito - resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 37-bis del DPR n. 600 del 1973, ogni potere di sindacato dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se l'operazione di conferimento ed eventuali altri atti, fatti o negozi ad essa collegati s’inseriscano in un più ampio disegno elusivo, pertanto, censurabile.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

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