giovedì 19 agosto 2010

Contratti di rete

Con intenzione da parte del legislatore di provvedere ad una serie di “misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, recentemente si è introdotto con la stessa , forse troppa, urgenza un nuovo tipo contrattuale, regolamentando così anche un “fenomeno” normativo nuovo e complesso (nella sua articolazione) , qual è il Contratto di rete.

Con la legge 9 aprile 2009 n. 33, Attraverso la conversione del c.d. «decreto incentivi», è stato introdotto uno nuovo strumento-istituto giuridico che consente alle imprese di creare forme di collaborazione per dar vita a progetti comuni, attraverso un fondo patrimoniale destinato a specifiche attività:” il contratto di rete”.
Nonostante la terminologia “ambigua e lacunosa” usata dal legislatore e la carenza interpretativa della Norma esaminiamo (attraverso la Normativa vigente in materia) il Contratto di Rete:

Definizione: Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.
Contenuto: Il contratto e’ redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete;
b) l’indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato ;
c) l’individuazione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalita’ di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalita’ di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all’affare, ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile. Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 del c.c.;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso;
e) l’organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalita’ di partecipazione di ogni impresa alla attivita’ dell’organo. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l’organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito, all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall’ordinamento.
Iscrizione:Il contratto di rete deve essere iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti. Alle reti delle imprese si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta

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