martedì 24 agosto 2010

COMPENDIO UNICO IN AGRICOLTURA

Normativa di riferimento:

D.lgs 228/2001
D.lgs 99/2004
D.lgs 101/2005
• Definizione (Art. 7 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal D.Lgs. 101/2005):
La disciplina in merito (legge n 97 del 1994) non fornisce una espressa definizione di compendio unico, ma si limita a darne una generica indicazione definendolo una “superficie minima indivisibile”.
Attraverso le legislazioni regionali e il D.lgs. n 99 del 2004,che possiamo però giungere ad una definizione più concreta: il D.lgs sopra citato (integrato dal decreto legislativo 101/2005) sostituzione della precedente "minima unità colturale"), ha introdotto la figura del compendio unico definendolo così: “ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/99, e successive modificazioni”.
Attraverso la riforma operata dal D.lgs del 2004, il n 99, vi è stata l’introduzione di una Nuova agevolazione per acquistare terreni agricoli; e tale agevolazione è applicabile a tutti gli imprenditori agricoli professionali, comprese le Società agricole e i coltivatori diretti.
Prima dell’intervento dle D.lgs. del 2004 L’agevolazione per la Costituzione in Compendio unico era ugualmente prevista, ma lo era solo per i terreni compresi nei Territori delle Comunità Montane.
Attualmente , nonostante vari problemi di un eventuale e possibile abrogazione tacita della tipologia di compendio Unico precedente a quella in commento (compendio in territorio di Comunità montana) dobbiamo considerare due tipi di Compendio unico in agricoltura:
1) Compendio in territorio di Comunità Montana (introdotto dalla legge n .448 del 2001 art.52 attraverso l’art.5bis alla legge n.97 del 31-01-94);
2) Compendio in altri territori ( ha valenza generale è non è limitato a particolari territori).
Costituzione Compendio Unico:
La costituzione del compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento mentre l'applicazione delle predette agevolazioni fiscali si avranno al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, prevedendo che i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili* per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi ;
*unita indivisibili: I beni che possono costituire compendio sono quindi: i terreni agricoli e le relative pertinenze, compresi i fabbricati; questi sono considerati Unità indivisibili per 10 anni dal momento della costituzione. Cosa significa questo? In pratica Durante tale periodo NON possono essere Frazionati per effetto di trasferimenti, anche a causa di morte. Tale vincolo di indivisibilità DEVE essere espressamente menzionato nell’atto di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dal Notaio rogante. Caso Mai fosse violata tale disciplina ,gli atti tra vivi nonchè le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del Compendio Unico, sono NULLI; invece nel caso in cui la formalità pubblicitaria non fosse eseguita, la legge in merito non prevede quali siano le conseguenze in merito. Al riguardo però vi è chi ha ipotizzato, basandosi alla lettera sulla legge al riguardo, trattasi di una mera pubblicità notizia.
Per uno studio più approfondito dell’argomento si veda lo studio del CNN di G.Petteruti pubblicato in Studi e Materiali 2/2006 della Giuffrè editore..

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