venerdì 8 ottobre 2010

il preliminare e la Tutela degli acquirenti di immobili da costruire

La Normativa avente ad oggetto la tutela dei diritti patrimoniali del cosiddetti “acquirenti di immobili da costruire”- TAIC- è stata introdotta con il d.lgs.20 Giugno 2005, n 122.
Oggi un fenomeno sempre più diffuso nella pratica e negli affari è la scelta di “acquistare” un immobile che ancora non esiste il cd “acquisto su carta”.Questo fenomeno/circolo virtuoso ,risponde ad una serie di interessi convergenti di acquirenti ed imprese costruttrici.
Prima dell’introduzione di tale normativa, accadeva spesso che gli acquirenti di immobili da costruire, si trovavano esposti ad una serie di conseguenze negative causate dalle situazioni di insolvenza e sottoposizione a procedure concorsuali delle imprese costruttrici, senza avere alcun tipo di tutela in particolare. Oggi invece, il d.lgs n 122/2005 in ragione di quanto detto, ha previsto una serie articolata di tutele a favore dell’acquirente di immobile da costruire cosiddetto“contraente debole”.
Tra le forme di tutela previste per tale acquirente vi è l’obbligo -posto a carico del costruttore- di consegnare all’acquirente una garanzia fideiussoria ; tale garanzia coprirebbe tutte le somme incassate dal costruttore fino al trasferimento della proprietà. Altro obbligo posto a carico del costruttore sarebbe quello di consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria dalla durata di dieci anni.
Una ulteriore forma di tutela è stabilita alla stipula del contratto preliminare (qualora ricorrano tutti i presupposti di applicazione del d.lgs 122/2005); vi sarà l’obbligo dell’adeguamento del contratto al contenuto di legge.
Tale adeguamento ai sensi dell’art.6 del d.lgs 122/2005, comporta che il contratto preliminare (ma non solo secondo art.2) dovrà contenere:
1) Tutte le indicazioni necessarie per individuare i soggetti e l’oggetto del contratto: indicazioni previste agli articoli 2659 primo comma, n°19 e 2826 cc;
2) La descrizione dell’immobile e di tutti i suoi accessori di uso esclusivo del contratto;
3) Le Caratteristiche tecniche della costruzione ( si dovrà fare riferimento quindi delle fondazioni, solai, infissi, impianti struttura portante);
4) Termini dei esecuzione della costruzione;
5) Indicazione del prezzo complessivo per la compravendita;
6) Estremi della fideiussione
7) Estremi di eventuali atti di obbligo e convenzioni urbanistiche
8) Indicazione dell’eventuale esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile.

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