sabato 15 ottobre 2011

CNN E INTRODUZIONE DEGLI ACCORDI PREMATRIMONIALI

PRIMA PROPOSTA LEGISLATIVA:
INTRODUZIONE DEGLI ACCORDI PREMATRIMONIALI
1. Scopo e oggetto della riforma
Attualmente nel nostro ordinamento è consentito ai coniugi di regolamentare convenzionalmente il loro regime patrimoniale attraverso il disposto dell’art. 162 codice civile,
possono scegliere tra comunione legale o separazione dei beni. La proposta intende ampliare il contenuto delle convenzioni di cui all’art. 162 c.c.
riconoscendo ai coniugi la possibilità di disciplinare, in qualsiasi momento, anche prima di contrarre il matrimonio, i loro rapporti patrimoniali anche nell’ottica di un’eventuale
separazione personale ovvero di un eventuale divorzio.
Attraverso le convenzioni in questione sarebbe pertanto consentito ai coniugi la gestione anticipata e consensuale dei loro rapporti patrimoniali evitando così che la negoziazione di essi sia rinviata ad un momento successivo in cui il matrimonio è entrato già in crisi. Per il perseguimento di tali finalità, la proposta prevede di aggiungere nel codice civile dopo l’art. 162 c.c. un successivo articolo 162- bis ammettendo quindi che i coniugi possano disciplinare preventivamente, e in vista di una futura separazione, tutti i loro rapporti patrimoniali.
Con riguardo alla forma della convenzione, si richiede l’atto pubblico redatto da notaio alla presenza di due testimoni. La medesima forma è richiesta per le modifiche o lo scioglimento della convenzione.
Il contenuto delle convenzioni in parola si limita a regolamentare i rapporti patrimoniali dei coniugi in seguito ad un eventuale separazione o scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza incidere su tutti i diritti e gli obblighi inderogabili che derivano dal matrimonio.
Si pensi per esempio al patto con il quale- in sede di cessazione del matrimonio - l'un coniuge (ex) attribuisca all'altro una somma di denaro periodica o una somma di denaro unatantum ovvero dei diritti reali su beni immobili con il vincolo di destinarne i proventi almantenimento dell’altro coniuge o al mantenimento della prole sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa.
Altro esempio è il patto che prevede la rinuncia di un futuro coniuge al mantenimento dell’altro, salvo il diritto agli alimenti.
E’ estranea a questi patti la funzione di favorire lo scioglimento del matrimonio ma semmai di mantenere un rapporto di solidarietà e di reciproco sostegno anche in un momento più critico della patologia del matrimonio. Le convenzioni riguardanti figli minori o non economicamente autosufficienti devono essere preventivamente autorizzate dal giudice.
SI RIPORTA QUI DI SEGUITO PARTE DEL TESTO PROPOSTO DAL CNN IN TEMA DI ACCORDI PREMATRIMONIALI:
Art. 156. - Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.
"Qualora i coniugi non abbiano stipulato una convenzione ai sensi dell’art. 162 bis c.c., il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non siaaddebitabile la separazione il diritto di riceveredall'altro coniuge quanto è necessario al suomantenimento, qualora egli non abbia adeguatiredditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinatain relazione alle circostanze e ai redditI dell'obbligato.Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti dI cui agli articoli 433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione, inmancanza di apposita convenzione ai sensidell’art. 162 bis c.c., può imporre al coniugedi prestare idonea garanzia reale o personalese esiste il pericolo che egli possa sottrarsiall'adempimento degli obblighi previsti daiprecedenti commi e dall'articolo 155.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizionedell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre ilsequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti A corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di essavenga versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi ilgiudice, su istanza di parte, può disporre larevoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 162 bis - Accordi prematrimoniali

I futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, possono stipulare, con la stessa forma prevista nell’art. 162,convenzioni volte a disciplinare i rapportidipendenti dall’eventuale separazionepersonale e dall’eventuale scioglimento ocessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le convenzioni riguardanti i figli minori oeconomicamente non autosufficienti devonoessere preventivamente autorizzate dalGiudice.
In tali convenzioni un coniuge può attribuireall’altro una somma di denaro periodica o una somma di denaro una tantum ovvero un diritto reale su uno o più immobili con ilvincolo di destinare, ai sensi dell’’art. 2645ter, i proventi al mantenimento dell’altroconiuge o al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell’autosufficienzaeconomica degli stessi.
In ogni caso ciascun coniuge non puòattribuire all’altro più di metà del propriopatrimonio.
Tali convenzioni possono anche contenerela rinuncia del futuro coniuge al mantenimento da parte dell’altro, salvo ildiritto agli alimenti ai sensi dell’art. 433 c.c. e segg. e salvo il disposto di cui all’art. 143c.c.
Nelle convenzioni un coniuge può anchetrasferire all’altro coniuge o ad un terzo benio diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli portatori di handicap per la durata della loro vita o fino a quandopermane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità a causa dell’ handicap.
Le parti possono stabilire un criterio di adeguamento automatico del valore delle attribuzioni patrimoniali predisposte con la convenzione. In tali convenzioni, in deroga al divieto dei patti successori e alle norme in tema di riserva del coniuge legittimario, possono essere previste anche norme per la successione di uno o di entrambi i coniugi, salvi i diritti degli altri legittimari.
Alla modificazione delle convenzioni di cui ai commi precedenti si procede con la stessa forma prevista al primo comma.
Le convenzioni di cui innanzi possono essere stipulate dai coniugi anche durante il matrimonio sino alla presentazione del ricorso di separazione personale.
I ricorsi di separazione personale e di divorzio devono contenere il riferimento alle convenzioni innanzi previste.
Per l’opponibilità ai terzi delle convenzioni di cui sopra si applica l’ultimo comma dell’art. 162..

2 commenti:

Markus ha detto...

McDonald, il 68, i matrimoni tra omosessuali, gli accordi prematrimoniali: il peggio arriva sempre dagli USA progressisti e di sinistra, che tutto mercificano.

dott.ssa Antonella Laterza ha detto...

ciao Markus, apprezzo il tuo pensiero ma non lo condivido..in realtà tale proposta,perchè ad oggi è solo una proposta, a mio avviso non è altro che un "ammodernamento" del Nostro codice civile .attraverso tale proposta si vuole concedere ai futuri coniugi, quindi ancor prima di contrarre matrimonio, di poter stipulare delle convenzioni volte a disciplinare i rapporti che deriverebbero da un eventuale DEVASTANTE separazione personale. POSSONO NON DEVONO;quindi è una possibilità a loro concessa non un obbligo impostogli; per me il peggio non è quello che tu dici, a mio avviso l'italia pecca sotto molti punti di vista, perde acqua oramai da tutte le parti.. dall'America abbiamo solo che da impare. Ad esempio..al McDonald sei libero di non andare, gli omosessuali sei libero di non frequentarli, gli accordi sei libero di non stipularli.. in italia non sei libero invece di manifestare liberamente il tuo pensiero ; questo è "il peggio"per me..cmq grazie Markus per essere intevenuto.